IdR e supplenze
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Domanda
Caro Nicola ti allego di seguito un articolo apparso sulla Tecnica della scuola del 27/12/2007 che riporta la seguente frase: “gli insegnanti di religione, di attività alternativa e inglese non possono fare supplenza, perché hanno già il loro lavoro”.
Cosa significa secondo te? Che noi IdR non possiamo fare ore eccedenti? E così che si deve interpretare? Forse riguarda solo la scuola dell'infanzia?
Non capisco poi perché riguarderebbe solo IdR e inglese!
Grazie e tanti auguri.
Risposta
Una cosa è certa: la frase “ovviamente anche gli insegnanti di religione, di attività alternativa e inglese non possono fare supplenza, perché hanno già il loro lavoro.” non so proprio cosa significhi e bisogna chiederlo all’articolista che ha riferito dell’incontro.
Detto questo diciamo subito che se con quella frase si voleva insinuare che l’IdR (insegnante di religione) non poteva effettuare supplenze, beh! allora è il caso che l’articolista si documenti meglio, perché le cose non sono proprio come lui scrive.
Per prima cosa vorrei ricordare che la norma che prevedeva la disponibilità ad effettuare ore eccedenti non esiste più, effettuare le supplenze, quando il caso lo richiede è un dovere.
L’articolo 7 della legge numero 824 del 5 giugno 1930 afferma “Gli incaricati dell’insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti…”, inoltre l’Intesa al punto 2.7 recita “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano al le valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica”.
Da quanto fin qui detto si evince chiaramente che l’insegnante di religione ha gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri docenti, l’unica differenziazione la notiamo a proposto della valutazione, nel senso che l’IdR può valutare solo i suoi alunni e non altri, cioè gli avvalentesi.
Inoltre vorrei ricordare che la supplenza si effettua solo dopo che il Dirigente scolastico ha predisposto un ordine di servizio.
Comunque ti ricordo che le sostituzione dei colleghi assenti è disciplinata da contratti decentrati.
Ti riporto quanto una scuola ha previsto per la sostituzione dei docenti assenti:
Sostituzione dei docenti assenti
La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
a) docenti con ore di completamento dell'orario cattedra indicate in orario
(esclusi i docenti impegnati sui progetti di alfabetizzazione)
b) Insegnanti liberi per assenza della classe
c) insegnanti con ore da rendere / recupero di ore di permesso
d) insegnanti di sostegno se nella loro ora e nella loro classe
e) docenti che hanno dato la disponibilità ad effettuare la flessibilità
f) docenti con ore a disposizione per ore eccedenti indicate in orario
g) richiesta individuale ai docenti in caso di mancata disponibilità
Solo in casi del tutto eccezionali e su consenso dell'interessato è consentito l'utilizzo di docenti in compresenza o di insegnanti di sostegno di classe diversa.
La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) docenti della classe
b) docenti della stessa disciplina del collega assente
c) altri docenti della classe parallela a tempo normale o a tempo prolungato
Le sostituzioni dovranno essere effettuate nel plesso di servizio