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Riscatto titolo, TRS e anni senza titolo

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Gent.mo Prof. Incampo,
sono la Prof.sa ***, docente di Religione presso l'I.P.S.S.C.T. a ***, e sono entrata nei ruoli lo scorso anno dopo 18 anni di insegnamento pre-ruolo, sempre nella Scuola Superiore, dopo il superamento dell'anno di prova.
Mi rivolgo a Lei, che ritengo persona di grande preparazione e competenza per porgere alcuni interrogativi che la Segreteria della Scuola ha sollevato in occasione della richiesta di ricostruzione di carriera:
1) è possibile riscattare gli anni di studio?
2) il Magistero in Scienze Religiose è titolo equiparabile al titolo di laurea?
3) è vero che dal 2000 in poi gli anni di studio sono riscattabili solo ai fini della pensione e non della buonuscita?
4) nel mio caso, avendo avuto l'insegnamento quando ero iscritta al III anno di Scienze Religiose, quanti anni eventualmente posso riscattare?
5) la Segreteria della Scuola dove insegno sostiene che gli anni di pre-ruolo prestati senza titolo potrebbero non essere ritenuti validi ai fini della ricostruzione di carriera. Mi conferma che è vero? Nel mio caso dal 1988 al 1990 io ho prestato servizio senza possedere il titolo, ma nessuna legge lo richiedeva; pertanto suppongo siano da ritenersi validi. Me lo conferma? Dal 1990 al 1991 io ho prestato servizio in possesso del diploma in Scienze Religiose ed apprestandomi a conseguire, nel luglio 1991, il Magistero in Scienze Religiose. Come devo considerare quindi gli anni che vanno dal 1988 al 1991?
6) dove sta la differenza tra ricostruzione di carriera, buonuscita e pensione? E perchè ci possono essere differenze nel ritenere validi alcuni anni di servizio per uno e non per l'altro?
Ringrazio sentitamente per l'attenzione che vorrà prestare a questi miei interrogativi, che sono certa non appartenere solo alla mia persona, e per le risposte competenti che vorrà gentilmente inviarmi.

Risposta


Relativamente alla prima due domanda rispondo che il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Legislativo numero 184 del 30.4.1997 prevede, ai fini pensionistici, “l’ammissione a riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitari a seguito dei quali sia stato conseguito il diploma di laurea” purché non siano coperti da contributi.
Quanto poi alla seconda domanda ti faccio notare che Il diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose è uno dei titoli professionali richiesti dal DPR 751 del 16 dicembre 1985 per poter insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Il DPR 175/95 e un parere del Consiglio di Stato, II sezione, e precisamente il numero 1049/92 trasmesso al Ministero della Pubblica Istruzione il 23 marzo 1997 con protocollo numero 64/97 (CM numero 291 del 7 maggio 1997) affermano espressamente che detto titolo non equivale a laurea.
Quanto poi alla terza domanda la Circolare dell’INPDAP dell’1 agosto 2002, n. 30, avente per oggetto: “Trattamento di fine rapporto” recita: “Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica rivestita, se già iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il docente è assunto dopo il 31/12/2000 è in regime di TFR.”.
Quanto poi all’ultima domanda ti faccio presente che gli anni svolti senza titolodi qualificazione professionale non sono utiliai fini della ricostruzione di carriera: infatti la Circolare Ministeriale numero 43 del 19 febbraio 1992 tra l’altro afferma: “A decorrere dal primo settembre 1990 i servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica concorrono a determinare la progressione economica … solo se i docenti risultano in possesso dei requisiti richiesti ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.2 dell’Intesa”.

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