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Collocare l’ora di religione alla prima o all’ultima ora?

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Caro Nicola, ti segnalo la grave disparità di trattamento nei confronti degli altri colleghi che gli idr in servizio nel liceo scientifico ove insegno hanno subito in relazione al quadro orario settimanale delle lezioni: come potrai verificare dal prospetto che ti allego, la tendenza a collocare l'ora di religione alla prima o all'ultima ora delle lezioni si attesta attorno al cinquanta per cento dell'orario cattedra, con un'elevata attribuzione di ore inutilizzate tra una lezione e l'altra. Rispetto ad una media calcolata sull'orario dei novanta docenti in servizio, nel mio caso la mancanza di equità nell'applicazione di un criterio uniforme appare eclatante, con la duplice penalizzazione di sei ore "buca" e cinque ultime ore. Una condizione analoga riguarda l'altro IdR, in proporzione alle 12 ore di lezione che svolge nel nostro liceo.
Gli effetti di questa collocazione penalizzante si ripercuotono innanzitutto a danno degli studenti che si avvalgono dell'IRC, che sono posti nella condizione di trarre minor beneficio dall'unica ora di lezione settimanale, incentivando l'abbandono di questa disciplina, con ricadute discriminatorie nei confronti degli IdR, in violazione sia delle norme generali in ordine ad un'equilibrata distribuzione delle discipline nel corso della giornata e un'equa ripartizione degli impegni tra tutti i docenti, sia delle norme dell'Intesa che vietano espressamente ogni forma di discriminazione dell'IRC, anche in relazione al suo collocamento nel quadro orario delle lezioni.
Spiace dover constatare che l'impegno profuso dagli IdR per contribuire con sensibilità e apertura al Piano dell'offerta formativa della nostra scuola, offrendo un'apprezzata molteplicità di progetti ed un approccio interdisciplinare anche con lezioni in compresenza con insegnanti di altre discipline, che negli ultimi anni ha conseguito una tenuta del dato degli avvalentesi ed un suo recupero percentuale nel passaggio dal biennio al triennio, pur in una percentuale complessivamente minoritaria di avvalentesi registrata lo scorso anno nelle scuole superiori della diocesi, si traduca paradossalmente nel favorire la disaffezione verso l'IRC e nel trattare gli IdR come docenti di serie "B".
La situazione descritta si è verificata contestualmente alla designazione della nuova DS, proveniente da altra provincia e vincitrice di concorso con designazione in prima nomina presso il nostro liceo; a seguito del colloquio avuto con la nuova preside, ho tratto l'impressione che altri abbiano avuto buon gioco nel cambio della dirigenza scolastica per mettere a segno questa strategia tesa a marginalizzare l'IRC, penso quindi che anziché un ricorso formale sia preferibile concordare con l'USD una nota sottoscritta dagli IdR per esporre il caso alla DS, nei termini sopra evidenziati e con i suggerimenti che riterrai di segnalarmi, senza passare sotto silenzio l'accaduto, che potrebbe costituire un precedente per redigere l'orario di lezione.
Al riguardo, vorrei concludere con una considerazione di carattere generale: ai principi di grande profilo educativo e culturale che motivano la piena legittimazione dell'IRC nel quadro delle finalità della scuola, ripresi puntualmente anche in recenti interventi del ministro Fioroni, non corrisponde sempre una coerente applicazione delle normative di derivazione concordataria nella gestione pratica di detto insegnamento e, tra le pieghe dell'autonomia scolastica, assistiamo a innumerevoli omissioni e abusi, di cui la tua rubrica costituisce peraltro un significativo repertorio. Dopo aver raggiunto l'importante traguardo dell'immissione in ruolo degli IdR, si tratta ora di salvaguardare e rafforzare le modalità di esercizio dell'IRC, che versano in una condizione di strutturale precarietà - basti pensare alla mancanza di un'effettiva valutazione e di una reale opportunità alternativa per i non avvalentesi - favorendo una serie di abusi che puntano alla sua eliminazione, soprattutto in quei contesti territoriali ove gli IdR subiscono l'avvilente e anacronistica avversione di un pregiudizio ideologico incurante della dignità personale e dello status professionale.
Dato il decentramento avviato dall'autonomia scolastica, sarebbe quantomeno necessario individuare in capo all'USR - se non in seno a ciascun USP - un referente dell'amministrazione scolastica che sovrintenda alle questioni inerenti l'IRC e sensibilizzare il MPI affinché predisponga un prontuario aggiornato della normativa al riguardo, affinché possa essere inoltrato ai DS, tramite il Direttore generale dei rispettivi USR, per una corretta applicazione delle procedure in materia.
Grato per la tua attenzione, ti invio un cordiale saluto.

Risposta


Il punto 2.1 lettera a) del DPR 751 del 16.12.1985 e del DPR 202 del 13.6.1990 recita: “Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurata dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri alla formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni”.
La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell’ambito della scuola e per ciascuna classe.”
Tra i tanti “poteri” che ha il Dirigente scolastico, sicuramente non ha quello di far sparire le classi quando vuole e farle ricomparire quando gli fa comodo.
Inoltre la Circolare Ministeriale numero 253 del 13.8.1987 così recita: “…Precisasi altresì che esercizio diritto scelta avvalentesi aut non avvalentesi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi…”
La norma quindi prevede espressamente che l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi.
Questo è quanto prescrive la norma.
Sarebbe sufficiente che i Dirigenti Scolastici si attenessero alla norma e molte cose “storte” si aggiusterebbero, anzi non esisterebbero.
A differenza di quello che può pensare qualche nuovo Dirigente, ma autonomia non significa affatto anarchia.
Per completezza ti ricordo che tutte le norme di regolamento, di legge, ecc. che non sono state caducate da altre disposizioni di legge o di regolamento rimangono comunque in vigore.
L’autonomia scolastica trae vigore dal DPR 275/99 che è il famoso regolamento sull’autonomia.
In detto DPR viene chiaramente individuato il concetto di autonomia che può essere didattica, organizza, gestionale di ricerca e di sviluppo.
Principi che non hanno niente a che vedere con la formazione delle classi.

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