Condividi:

Sostituzione insegnanti assenti

Fonte:
CulturaCattolica.it

Domanda


Carissimo Nicola,
Sono un insegnante di religione con 22 ore frontali, mai svolte in compresenza ad eccezione di quelle in cui vi è l’insegnante di sostegno. Spesso proprio quando vi è l’insegnante di sostegno sono chiamata a sostituire personale assente a discapito della mia ora di insegnamento. Mi viene eccepito che sono obbligata a tanto e che la classe è affidata alla collega di sostegno.
Ti chiedo quindi al riguardo:
• non dovrei essere sempre in compresenza con l’insegnante di classe che, in caso di necessità dovrebbe essere utilizzata per le sostituzioni?
• può l’insegnante di sostegno dedicarsi ad altro a discapito dell’alunno affidatole?
Insomma la situazione a mio avviso del tutto anomala si determina in quanto durante le ora di religione chi dovrebbe essere in compresenza in effetti non è presente.
Ti sarei grato se in uno alla risposta che in tua cortesia vorrai fornirmi, potresti citarmi anche le correlate fonti normative.
Grazie sempre.

Risposta


In riferimento alla prima domanda ti faccio notare che le ore di religione sono tutte frontali e non in compresenza.
Infatti tu tanto entri nella classe perché l’insegnante di ruolo e di classe si è dichiarato indisponibile e/o è stato dichiarato non idoneo dall’Autorità ecclesiastica.
Quanto poi alla possibilità del Dirigente di sdoppiare la “compresenza” - cioè la tua presenza contemporanea con l’insegnante di sostegno - è l’ultima possibilità che la scuola possiede pur di assicurare la sorveglianza alle classi.
Comunque ti ricordo che le sostituzione dei colleghi assenti è disciplinata da contratti decentrati.
Ti riporto quanto una scuola ha previsto per la sostituzione dei docenti assenti:
Sostituzione dei docenti assenti
La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
a) docenti con ore di completamento dell'orario cattedra indicate in orario
(esclusi i docenti impegnati sui progetti di alfabetizzazione)
b) Insegnanti liberi per assenza della classe
c) insegnanti con ore da rendere / recupero di ore di permesso
d) insegnanti di sostegno se nella loro ora e nella loro classe
e) docenti che hanno dato la disponibilità ad effettuare la flessibilità
f) docenti con ore a disposizione per ore eccedenti indicate in orario
g) richiesta individuale ai docenti in caso di mancata disponibilità
Solo in casi del tutto eccezionali e su consenso dell'interessato è consentito l'utilizzo di docenti in compresenza o di insegnanti di sostegno di classe diversa.
La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) docenti della classe
b) docenti della stessa disciplina del collega assente
c) altri docenti della classe parallela a tempo normale o a tempo prolungato
Le sostituzioni dovranno essere effettuate nel plesso di servizio

Quanto poi alla possibilità che l’insegnante di sostegno venga utilizzato per le sostituzione dei colleghi assenti, ti riporto quanto Il Ministero ha inviato alla Direzione regionale del Veneto.
Oggetto: Insegnanti di sostegno e sostituzione di colleghi assenti.
In riferimento alla nota della S. V. del 7 gennaio u.s. in relazione all'oggetto, ribadendo il parere sulla non correttezza della procedura che vede la sostituzione dei docenti assenti con il docente di sostegno, quest'ufficio ha già chiarito con la propria circolare del 6 maggio 2004 prot. n. 018548/c24, citata nella nota, quanto le norme in questione stabiliscano circa tale eventualità.
Tuttavia, fatto salvo il principio della correttezza delle relazioni professionali tra dirigenti scolastici, docenti, e utenza, nonché il fine ultimo di ogni azione educativa che è il bene dell'alunno, si è convenuto che possa essere tollerata la sostituzione del docente assente
da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe. Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e l'appartenenza allo stesso consiglio di classe. Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee , adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi.
In merito a quanto sostenuto dalla S.V., relativamente al fatto che non vi sia nessun altro che “ può valutare il disagio dei ragazzi diversamente abili meglio del docente di sostegno” tale consapevolezza , può risultare, da un lato, lo strumento attraverso cui motivare la non adeguatezza della soluzione rappresentata dal capo d'istituto, a cui peraltro, non dovrebbero mancare le conoscenze per una simile valutazione.
Da un altro lato però, sembra sostanziare il motivo per cui, spesso, da parte dei docenti di sostegno viene lamentata la solitudine in cui vengono lasciati dai colleghi nel seguire l'alunno disabile.
Pertanto, come suggeriscono tutte le norme sull'integrazione scolastica, non è che nella pratica della condivisione tra tutte le figure coinvolte, dirigente, docenti curriculari, sostegno, assistenti ecc. la soluzione delle problematiche riguardanti la effettiva presa in
carico dell'alunno disabile e della classe e che trova, negli spazi e nei tempi destinati alla programmazione degli interventi, la sua collocazione ideale.
In ogni caso, salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti, l'impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili , non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale situazione.
Si auspica che con questo ulteriore parere, i dirigenti scolastici abbiano modo di evitare ai docenti di sostegno simili segnalazioni.
Il Dirigente
Dr.ssa Francesca Sabella

Vai a "Domande e Risposte"