IRC e non avvalentesi
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Domanda
Gentile prof. Incampo,
vorrei sottoporle alcune questioni che vorrei cercare di chiarire una volta per tutte.
In questi giorni in cui la mia scuola (sec. 1 grado) sta formulando l’orario, alcuni colleghi stanno tentando di “scaricare” il problema della vigilanza di alcuni alunni non avvalentesi nelle ore mattutine intermedie, proponendo che rimangano in classe durante le mie ore. Ciò succede, perché nessuno vuole assumere questo incarico considerato “ingombrante” e scomodo tanto che in passato è stata persino abitudine incentivare (...o costringere indirettamente) qualche bidello a dare la disponibilità per vigilare gli studenti sistemati in un’auletta vicina ai loro piani di competenza. Vorrei sapere se la norma dà qualche indicazione precisa in merito, che tipo di responsabilità o rischi comporta tenerli eventualmente in classe, non solo nei confronti dei genitori che hanno espresso una precisa scelta contraria, ma anche in riferimento alle mie responsabilità su alunni che non fanno parte del mio gruppo classe. La scuola può obbligarmi o impormi di fare questo?
Tra le altre cose... la mia scuola, una volta fatto l’orario, “accomoda” i cambiamenti delle opzioni dell'alternativa, telefonando ai genitori e, nei casi necessari, invitando a passare in segreteria a ricompilare la parte del modulo. E' lecito?
Quando all’ora di religione è abbinato l’intervallo, i non avvalentisi con chi lo devono passare? rientrano in classe e quindi passano sotto la mia responsabilità?
Sullo stesso argomento... vorrei anche sapere se un docente della scuola, che ha un’ora a disposizione per svolgere l’attività alternativa durante la mia lezione di religione, può automaticamente “rispedire” in classe gli alunni non avvalenti perché in quell'ora gli è stata attribuita una supplenza.
Mi toglie qualche sassolino?
Grazie.
Risposta
L’insegnante di religione è responsabile degli alunni che si avvalgono dell’ora di religione cattolica, e solo di quelli.
I non avvalentesi, per loro scelta, hanno scelto di fare “altro” .
E’ evidente che l’insegnante di religione non trascriverà sul suo registro personale i non avvalentesi, che non sono suoi alunni.
E’ buona norma che il Capo d’Istituto comunichi al docente di religione cattolica gli alunni non avvalentesi.
Per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC, la Circolare Ministeriale numero 122 del 9 maggio 1991, prevede le seguenti possibilità
1. Attività didattiche e formative;
2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
3. Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente;
4. Uscita dalla scuola.
Questo significa che la scuola si deve organizzare per garantire la scelta fatta dall’alunno.
Quanto poi alle attività didattiche e formative all’IRC, ti ricordo che esse vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Media e la Scuola Superiore, e dai consigli di interclasse per la Scuola Elementare e questo impegno non può essere rifiutato.
Infatti la Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10,1986 così recita: “Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall’articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi d’Istituto intervenire perché subito l’organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l’immediato avvio delle attività in parola.”
Infine vorrei ricordare che le attività alternative all’IRC “… sono definite … entro il primo mese dall’inizio della scuola dal Collegio dei docenti …”.
Inoltre la Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe e valutano solo gli alunni di loro competenza e non altri, così come avviene per il docente di religione cattolica e che gli stessi vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze.
La suddetta circolare stabilisce ancora che i docenti delle attività alternative “debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della ‘par condicio’.
Quanto poi ai contenuti delle stesse rispondo che non esistono programmi precisi per l’attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del collegio dei docenti se trattasi di scuola media di primo e secondo grado, o dei consigli di interclasse se trattasi di scuola elementare.
Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con le seguenti Circolari:
• Circolare ministeriale numero 128del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola materna;
• Circolare ministeriale numero 129del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola Elementare;
• Circolare ministeriale numero 130del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola media;
• Circolare ministeriale numero 131 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola superiore.
Questo è quanto dice la norma.
Questo significa che nella tua scuola la norma non viene proprio applicata.