Ora a disposizione?
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Domanda
Ciao, Nicola. Ti sottopongo questo nuovo quesito, anche alla luce di domande che ti sono state recentemente rivolte. Sono un'idr della secondaria di II grado, entrata in ruolo con il terzo scaglione e quindi, nell'anno di prova, da breve iniziato. Negli anni passati ho sempre avuto la fortuna di avere tutte le 18 ore in un unico istituto (ovvero tutte le classi dell'istituto), che, purtroppo con l'anno scolastico 07/08, subisce la perdita di una classe. Pertanto mi è stato dato il completamento di cattedra in una scuola, peraltro non vicina, in cui svolgo una sola ora settimanale di lezione.
Vengo al problema. Quando si è prospettata la riduzione di classi nell'istituto in cui insegnavo e quindi il conseguente abbinamento della 18^ ora in un'altra scuola, non ho detto nulla, pensando che la ragione era che, con l'ingresso in ruolo, fossero necessarie le 18 ore su 18 classi.
Successivamente però ho chiesto all'ordinario diocesano se, qualora superato l'anno di prova, avrei potuto comunque completare il mio orario in un unico istituto con un eventuale 17+1 ora a disposizione (per attività dell'istituto). Mi è stato detto che tale diritto a noi di religione non è concesso! Ma, allora, siamo o no equiparati agli altri? E' vero che l'ora a disposizione non costituisce completamento di cattedra? Oppure più semplicemente si tratta di una situazione cui di fatto sui cerca di ovviare - per ragioni di natura economica (perché pagare uno stipendio pieno a chi, allo stesso costo, può "tappare" un'altra classe che altrimenti sarebbe ulteriormente da retribuirsi?) - ma non di diritto negata?
Chiariscimi, per favore, questa mia perplessità.
Grazie ancora.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che nella legislazione vigente non esistono ora a disposizione.
Si ricorda che il CCNI individua i perdenti posti solo gli insegnanti che perdono più di un terzo dell’orario cattedra (ad esempio 4 ore su 18); per questi insegnanti le Direzioni regionali dovranno “ottimizzare” le cattedre.
Questo significa che la cattedra “nuova” potrebbe essere completamente diversa dall’anno precedente.
Gli IdR non perdenti posti, ma perdenti ore – da 1 a 4 – verranno utilizzati dalle rispettive Direzioni regionali – sempre d’intesa – per completare con altre scuola viciniori.
Normalmente le ore mancanti dovrebbero essere reperite nei paesi viciniori.
Quando nel circondario – 35 km – ore disponibili non c’è ne sono, lo stesso insegnante può farsi parte attiva presso il Dirigente scolastico per essere “utilizzato” diversamente.
Quanto poi agli insegnanti della scuola media e della scuola superiore, l’unica possibilità è quella di chiedere di poter realizzare “progetti”.
Questi progetti però oltre ad essere approvati dal Collegio e dal Consiglio d’Istituto devo essere anche approvati dall’Ufficio Scolastico Provinciale.
A questo ufficio bisognerà ricordare il comma 3 dell’articolo 4 della Legge 186/03 che recita: “L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, …. , ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
Questo significa che verso l’insegnante di religione perdenti ore lo Stato ha due possibilità: collocarlo in esubero (quindi pagare per quelle 17 ore due insegnanti) o “sfruttarlo” nel modo sopra indicato.