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Credito e IRC

Fonte:
CulturaCattolica.it ©

Domanda


Gent.mo Dr. Incampo
desidero conoscere in quale Ordinanza o Circolare Ministeriale viene comunicato esplicitamente che l’IRC deve essere “aggiunta” nella tabella di merito degli studenti della Scuola Secondaria di Secondo grado, dando poi seguito alle disposizioni dell’OM n. 128/99 art 3 e ss. poiché il mio Dirigente Scolastico nega tale disposizione ed io non so dove reperire quest’ultima. In attesa di una sua risposta, sentitamente La ringrazio.


Risposta


Con l'Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007, protocollo numero 2578, finalmente si fa chiarezza sul ruolo e sul compito degli insegnanti di religione nell'attribuzione del credito scolastico.
Infatti al comma 13 dell'articolo 8, intitolato credito scolastico di detta Ordinanza leggiamo: "I docenti che svolgono l'insegnamento della Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazione del Consiglio di Classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime."
Questo significa che nessuno può mettere a tacere gli IdR nei Consigli di Classe quando bisognerà attribuire il credito agli alunni che si sono avvalesi dell'Insegnamento della Religione Cattolica, anzi questi sono obbligati a dare il proprio contributo.
Ma chiarezza maggiore è stata fatta al comma numero 14 che così recita: "L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000."
Questo significa che il Consiglio di Classe, al fine di stabilire il credito scolastico, deve prendere in considerazione oltre "l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi" (Cfr. comma 2 dell'articolo 11, del DPR n. 323 del 23.7.1998) anche il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l'interesse con il quale l'alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.
Come si nota chiaramente il Consiglio di Classe dovrà attribuire il credito scolastico non solo agli avvalentesi e a chi ha scelto l'attività alternativa, ma anche a chi ha scelto lo studio individuale assistito e non.
Ma il fatto nuovo è che per lo studente che ha scelto "l'ora del nulla", cioè di uscire fuori dall'edificio scolastico durante l'ora di religione, il Consiglio di Classe può attribuire il credito formativo e non il credito scolastico, se l'attività presentata dall'alunno ha tutti i requisiti previsti per ottenere tale riconoscimento.
Vediamo quanto il Regolamento dice a proposito del "Credito Scolastico" e del "Credito Formativo".
Per il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) l'articolo 11 chiarisce che "Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che [...] si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. [...].Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, [...] l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi."
Mentre per il Credito Formativo l'articolo 12 prevede che "Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame".
Detto questo vorrei richiamare alcune norme che prevedono passaggi importanti prima dell'attribuzione del credito scolastico.
Lo scrutinio finale fino all'anno scolastico 1993/94 è stato normato dall'Ordinanza Ministeriale numero 395 del 23.12.1991. A partire dall'a.s. 1994/95 questo atto importantissimo di fine anno è stato regolato da un nuovo ordinamento giuridico e precisamente dall'Ordinanza Ministeriale numero 80 del 9 marzo 1995 e successive integrazioni. Le innovazioni non sono state poche e di poco conto. I poteri del consiglio di classe, ad esempio, risultano sensibilmente affievoliti, perché "il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamento dei singoli consigli di classe" (Cfr. articolo 12 comma 2 Ordinanza Ministeriale 80/95).
Ritenendo di fare cosa utile a tutti gli insegnanti di religione cattolica, mi permetto di stilare un promemoria, affinché tutto avvenga come norma prevede.
  1. Il primo momento è dato dalla convocazione del collegio dei docenti che dovrà stabilire i criteri generali e gli indici che permetteranno di definire una "insufficienza grave". I parametri valutativi per gli scrutini dovranno essere deliberati da ogni consiglio di classe.
  2. Durante lo scrutinio, il consiglio di classe, dopo aver preso in esame la posizione dei singoli alunni, valuterà se vi siano situazioni di apprendimento sufficiente o meno.
  3. Per gli alunni che presentino sufficienza in tutte le discipline il consiglio di classe delibererà il passaggio alla classe successiva, assegnando un voto, per ogni disciplina, non inferiore a 6/10.
  4. Il consiglio di classe prenderà in esame gli alunni che presentino insufficienze "non gravi in una o più discipline" e se li terrà in condizioni di seguire proficuamente gli studi, delibererà il passaggio alla classe successiva. Solo a questo punto il Consiglio di Classe assegnerà il voto, che, comunque, non dovrà essere inferiore ai 6/10 per ogni singola disciplina.
  5. Il consiglio di classe delibererà il non passaggio alla classe successiva solo per gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:
    • Chi presenta sufficienze "gravi" anche soltanto in una materia:
    • L'alunno che presenti insufficienze "non gravi" in più discipline e il consiglio di classe non lo ritenga in condizione di seguire proficuamente gli studi.
  6. In ultimo ricordo che quando la deliberazione per il passaggio alla classe successiva non viene adottata all'unanimità ma a maggioranza, il voto dell'insegnante di religione cattolica ha la stessa efficacia di quello degli altri insegnanti (cfr. TAR Puglia sentenza n. 5/94; ordinanza n.230/95 TAR Sicilia; C.G.A. ordinanza n. 130/96; TAR Lombardia sospensiva del 26.7.1996).
Con l'Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007 e con il comma 13 e 14 dell'articolo 8 in modo particolare vengono precisate le modalità con cui l'insegnamento della religione cattolica partecipa alla determinazione del credito scolastico.
Le possiamo così sintetizzare:
  1. Elaborazione della media aritmetica calcolata sulla base dei voti conseguiti dall'alunno in tutte le discipline, tranne l'IRC;
  2. Individuazione e collocazione in una delle bande di oscillazione indicate nella tabelle allegate al Regolamento;
  3. Il consiglio di classe, al fine di stabilire il credito scolastico prende in considerazione "l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi" (Cfr. Regolamento)e il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l'interesse con il quale l'alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.
Infine si propone un facsimile di tabella del credito scolastico.




Cogn.
alunno

Media aritm. dei votiAssid. alla freq. Dialogo
educ.
Attiv. complem.I.R.C. Cred.
form.
Event. debito scol.TOTALE cred.
scol.


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