Revoca: licenziati o …
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Domanda
Complimenti per la passione che dimostra per il suo lavoro; per questo mi rivolgo a lei con fiducia. Il tema che vorrei si sviscerasse è il discorso sulla revoca dell’idoneità. In alcuni interventi lei ha sostenuto che il docente di IRC in ruolo cui sia revocata l’idoneità non deve essere licenziato in quanto la Legge prevede la mobilità. In una lettera ha risposto chiaramente ad un interpellante che non si doveva preoccupare che avrebbe conservato lo stipendio; poi in una successiva ad un altro interpellante ha riferito che in alcuni casi c’è stato il licenziamento. In caso uno possegga un’altra abilitazione alcuni sindacati rispondono che si rischia il licenziamento perché non c’è il regolamento normativo che consente l’applicazione della legge; qualche altro sindacalista ha addirittura asserito che questo regolamento non sarà mai applicato o emanato. Il rappresentante di un associazione dei docenti di IRC dice che il regolamento sarà emanato quando si presenterà il primo caso. Qualcun altro che si dovrebbe far ricorso al giudice del lavoro per essere reintegrati in altri ruoli. Sembra che il ruolo degli insegnanti di IRC sia un ruolo tanto atipico da dare come unico vantaggio quello di non dover firmare ad ogni di inizio anno la presa di servizio: non esiste la possibilità di passaggio di ruolo o di cattedra, sembra non esista neppure la possibilità di partecipare ai futuri concorsi a preside, il nostro servizio non è valutabile come servizio aspecifico per altre graduatorie, siamo licenziabili per motivi diversi da quelli dei colleghi (la revoca) … tale insegnamento nello Stato non esiste perché è lo Stato che lo vuole? Se sì, perché veniamo trattati da ospiti a volte scomodi e giusto tollerati?
Caro prof. Incampo io la prego, a nome di chi si trova in questa condizione, ansiogena e molto pesante, di dare una risposta definitiva, di dirci chi ce la può dare con totale certezza o, se le fosse possibile, di informarsi presso canali che lei conosce meglio di noi e ai quali può accedere molto più agevolmente (considerato il suo ruolo di sindacalista). Grazie.
Risposta
L’articolo 6 della Legge numero 824 del 5 giugno 1930 recita così: “Oltre il caso previsto dal comma 3 dell’art. 36 del Concordato, l’incarico può essere revocato, anche durante l’anno, di accordo con l’autorità ecclesiastica.”
Mentre il comma numero 3 dell’articolo 4 della Legge 186/03 recita: “L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l’idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
Questo significa che l’insegnante di religione a tempo indeterminato revocato non potrà più insegnare religione, ma dovrebbe andare in mobilità.
Ma per poter usufruire di questo istituto, cioè la mobilità, è necessario che l’Amministrazione si munisca di un Regolamento.
Una cosa è certa: il Regolamento attuativo non c’è.
Questo significa che l’insegnante di religione a tempo indeterminato revocato, se licenziato, ha una sola possibilità: far ricorso al Giudice del lavoro chiedendo di essere integrato in altro ruolo.
Quanto poi alla possibilità che anche agli IdR vengano riconosciuto il più possibile tutto quello che è previsto agli altri docenti, ti assicuro che stiamo lavorando per questo, ma credimi non è facile, anzi.