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Programmazione, ottimizzazione e mobilità

Domanda


Sono ***… E grazie ancora per la mail e la disponibilità nei miei confronti: credo ti disturberò qualche volta per avere qualche corretta informazione da parte tua. Riprendo la richiesta di Roma: ti chiedevo di inviarmi la normativa di riferimento per quanto riguarda le ore a disposizione per un insegnante di scuola primaria che ha un servizio diviso in più comprensivi… un preside non le riconosce a contratto le ore a disposizione in quanto inferiori a 12 nel suo istituto, anche se nell’insieme la cattedra risulta formata da 22+2 ore di servizio… come contestare questa cosa? Ti chiedo anche un altro chiarimento: in città quest’anno vi è la riorganizzazione di tutte le scuole del territorio in Istituti Comprensivi. Questo comporta una modifica di diverse cattedre, specie per gli insegnanti a ruolo. In questa situazione, anche se non sono passati i 3 anni canonici, è possibile prevedere una variazione di servizio senza contravvenire il dato di legge? Ultima cosa: un insegnante di primaria, moglie di un comandante dei carabinieri, causa trasferimento del marito deve cambiare sede. Ha già preso contatti con l’Ufficio nuovo di riferimento (***). Cosa compete a me al riguardo? E in caso contrario, quali obblighi ho io verso queste persone parenti di personale di polizia? Grazie… e tante scuse. Ciao.

Risposta


In riferimento alla prima domanda ti faccio notare che la Circolare Ministeriale numero 366 del 24 luglio 1996 afferma che gli Insegnanti di religione cattolica della Scuola elementare che hanno un orario settimanale di insegnamento di 12 ore, 14 ore e 16 ore hanno diritto ad una attribuzione di un’ora di programmazione portando il loro contratto di lavoro rispettivamente a 13 ore, a 15 ore e a 17 ore settimanali, chi invece è destinatario di una proposta di nomina per 18 ore, 20 ore e 22 ore settimanali di insegnamento ha diritto a due ore di programmazione portando così il contratto di lavoro rispettivamente a 20 ore, 22 ore e 24 ore settimanali.
Una Nota del Ministero e precisamente la numero 2000 del 22 ottobre 1997, inviata al Provveditore agli studi di Bologna recita testualmente:
“Con la nota sopra citata la S.V, ha chiesto di conoscere, in relazione ad un analogo quesito formulato dalla Curia Vescovile di Bologna, le modalità di determinazione delle ore di programmazione, secondo quanto previsto dalla CM n. 366 del 24 luglio 1996, nell’ipotesi di un docente di religione cattolica che presti servizio in due scuole elementari e, conseguentemente, risulti titolare di due distinti contratti individuali di lavoro, stipulati dai due direttori didattici interessati.
Al riguardo, si condivide l’avviso espresso dalla S.V., secondo cui, nel caso di specie, possa farsi luogo all’attribuzione delle ore di programmazione così come risulta dalla sommatoria delle ore di insegnamento prestate nelle due scuole, con l’ulteriore precisazione che
ciascun capo d’istituto provvederà ad attribuire 1 ora aggiuntiva di programmazione, qualora il carico orario complessivo superi le 13 ore settimanali (cfr. C.M. n. 366/1996). Nel caso in cui l’orario complessivo risulti inferiore alle 18 ore settimanali, l’ora aggiuntiva di programmazione non potrà che essere attribuita dalla scuola in cui il docente presta il maggior numero di ore.”
Questo significa che l’insegnante ha diritto a due ore di programmazione e che “ciascun capo d’istituto provvederà ad attribuire 1 ora aggiuntiva di programmazione”.
Relativamente alla seconda domanda ti ricordo che l’Ufficio Scolastico Regionale provvede all’ottimizzazione delle cattedre degli insegnanti e quindi anche degli IdR.
Questo significa che rivolgendoti all’USR si può ottimizzare le cattedre.
Quanto poi all’ultima domanda ti faccio notare che sarà l’ufficio scolastico “ricevente” che provvederà ad accogliere l’insegnante, se c’è posto naturalmente.

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