Io sono andato a leggere…
- Curatore:
- Email:
Domanda
Gentile prof. Incampo,
la recente circolare ministeriale n. 28 del 15/03/2007, regolante la materia degli esami di Stato per gli alunni che terminano il primo ciclo di istruzione, riporta in un paragrafo la seguente disposizione: “2. Ammissione all’esame. Non è più prevista l’ammissione all’esame. Infatti, le norme che prevedevano, ai fini dell’ammissione degli alunni all’esame di Stato, un giudizio di idoneità da parte del consiglio di classe, sono state abrogate dall’art. 19 del decreto legislativo n. 59/2004 con effetto dal corrente anno scolastico.
Pertanto, non trovano più applicazione gli articoli 177 (valutazione e scheda personale dell’alunno) e 183 (ammissione all’esame di licenza) del Testo unico (decreto legislativo 296/1994) che, in diverso modo, fino al precedente anno scolastico, disciplinavano l’istituto dell’ammissione all’esame di Stato.
L’ammissione, conseguentemente, è disposta d’ufficio nei confronti di tutti gli alunni frequentanti l’ultimo anno di corso della scuola secondaria di I grado, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti conseguiti al termine dell’anno scolastico e, comunque, alla sola condizione del raggiungimento del monte ore annuo di presenze”.
Io sono andato a leggere l’art. 19 del D.lgs. 59/2004, dove si dispone che è abrogato l’art. 183, comma 2. Il comma 1, nel quale si parla dell’ammissione agli esami degli alunni giudicati idonei (tra l’altro è eliminata la dicitura “a norma dell’articolo 177, comma 5”), mi risulta sia rimasto in vigore.
Perché allora la circolare considera completamente abrogato l’art. 183? Non sarebbe il caso di far presente al Ministero della Pubblica Istruzione che la circolare non è esatta, e pertanto condiziona i Consigli di Classe di tutta Italia a non giudicare con la dovuta serietà gli alunni delle classi Terze?
Ringraziandoti per la disponibilità sempre puntuale, porgo cordiali saluti.
Risposta
Potrà sostenere l’esame finale di scuola secondaria di primo grado solo l’alunno che verrà giudicato idoneo non per il profitto, ma per l’aver assolto al numero delle ore previste.
Comunque il comma 5 dell’articolo 19 recita così: “è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto”.