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Riscatto laurea

Domanda


Gent.mo, ti chiedo di aiutarmi a risolvere questo mio problema: insegno Religione Cattolica dall’anno 1977/78 (escluso l’anno 1979/80) sempre con incarico. Nell’anno 1992 presentai domanda di riscatto della laurea (Materie Letterarie) conseguita presso Università statale. Quest’anno nel mese di Dicembre ho presentato domanda di pensione perchè sommando gli anni di servizio come incaricata di religione, alcune supplenze fatte prima del 1977, tre anni di contribuzione versati da mio padre come coltivatrice diretta e la laurea pensavo di averne pieno diritto. Invece dal CSA di Napoli è tornato indietro il Mod. S (dichiarazione dei servizi) con la dicitura che a me non spetta il riscatto degli studi universitari perchè quando ho iniziato ad insegnare la laurea non era titolo per accedere all’insegnamento poiché fino all’anno 1990 si poteva insegnare anche solo con il diploma di scuola media superiore. Faccio notare che prima del 1990 ho anche conseguito il titolo triennale in Scienze Religiose e che sono entrata in ruolo con il primo contingente. Cordiali Saluti. ...aggiungo queste altre notizie: ho appena letto che dal 12.07.1997 il riscatto della laurea si può ottenere anche se essa non serve per il lavoro che si svolge. Ma quando ho presentato la domanda, nessuno mi ha comunicato che la richiesta non poteva essere soddisfatta perchè la normativa non lo contemplava. Se il CSA mi avesse dato la notizia a suo tempo sarei stata attenta alle varie novità e quindi avrei potuto presentare dopo quella data la domanda, e sicuramente l’onere sarebbe stato inferiore a quello che adesso verrei a sopportare ripresentando la domanda. Cosa devo fare? Cordiali Saluti.

Risposta


Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Legislativo numero 184 del 30.4.1997 prevede, ai fini pensionistici, “l’ammissione a riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitari a seguito dei quali sia stato conseguito il diploma di laurea”.
Ai fini invece della buonuscita non è ammesso il riscatto in quanto il titolo non è condizione per l’insegnamento dell’IRC.
Con la Circolare Ministeriale numero 271 del 7 maggio 1997 il Ministero della Pubblica Istruzione portava a conoscenza di tutti i docenti di un Parere del Consiglio di Stato, e precisamente del parere numero 1049/91, a proposito della “riscattabilità docenti di religione”.
In tale Parere all’ultimo comma leggiamo “Per quanto concerne la riscattibilità dei rimanenti titoli di studio, la risposta non può essere positiva: l’ordinamento da prendere in considerazione è, a questo riguardo, non quello concordatario, ma quello pensionistico, il quale elenca tassativamente i titoli di studio riscattabili, fra i quali non figurano quelli qui sopra ricordati”.
Questo significa che se sei in possesso di una laurea statale potevi chiedere il riscatto.
Ricordo inoltre che il periodo di riscattabilità può essere solo quello non coperto già da retribuzione, perché lo stesso periodo non può essere coperto da due retribuzioni.
Questo significa che puoi presentare richiesta di riscatto degli anni universitari (sempre che il periodo universitario non sia coperto da servizio) al Dirigente scolastico dove presti servizio per l’inoltro all’ufficio competente.

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