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Commento alla CM numero 28/07

Domanda


Carissimo professor Incampo, ieri il Ministero ha emanato una CM riguardanti gli esami di terza media. Per noi insegnanti di religione potresti fare un commento? Grazie.

Risposta


In data 15 marzo 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione, con la Circolare numero 28, ha emanato disposizioni in merito all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2007.
In detta Circolare, oltre a confermare quanto già detto con la nota del 31 agosto 2005 e con la nota del 10 novembre 2006, si ricorda che la prevista predisposizione di prove da parte dell’Invalsi per l’esame conclusivo del primo ciclo, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 286/2004 è stata annullata dall’art. 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1.
Questo significa che è stata confermata l’esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici nel predisporre tutte le prove di esame.
E’ importante sottolineare quello che la Circolare Ministeriale impone a proposito della validità dell’anno scolastico.
Il Consiglio di Classe dovrà accertare per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni così come prevede il comma 1 dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 59/2004.
A scanso di equivoci la Circolare afferma con chiarezza che “Per tale adempimento il computo della frequenza dovrà essere, pertanto, attuato con riferimento all’orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali”.
Questo significa che l’alunno potrà essere scrutinato solo se “la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10”.
Il comma 1 e 2 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo numero 59 del 10 febbraio 2004 recitano così:
  1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
  2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l’opzione. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete”.
Questo significa che l’orario annuale che l’alunno dovrà frequentare è comprensivo anche delle ore di religione.
Ricordo che il monte ore annuale da quest’anno non è più 891, ma 957, perché si è aggiunta la terza ora di “Lingua Inglese” e la seconda ora di “Tecnologia”.
E’ su questo parametro, cioè su 957, che si calcola la percentuale delle ore che l’alunno dovrà frequentare per essere scrutinato, infatti il comma 1 dell’articolo 11 sempre del Decreto Legislativo numero 59 del 19 febbraio 2004 così recita: “Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiestala frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10”.
Quindi l’alunno, dovrà frequentare la scuola per almeno 718 ore all’anno, perché 718 ore equivalgono precisamente a tre quarti di 957.
Si badi bene: non si parla di giorni, ma di ore.
Vediamo ora la ricaduta di questa nuova organizzazione sulla scelta dell’ora di religione cattolica.
L’alunno che sceglie di avvalersi dell’ora di religione ha come monte ore annuale 957 ore.
Tutti sappiamo che chi non si avvale dell’ora di religione può scegliere seconda la Circolare Ministeriale numero 122 del 9 maggio 1991, le seguenti possibilità
  1. Attività didattiche e formative;
  2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
  3. Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente;
  4. Uscita dalla scuola.
Questo significa che chi ha scelto la possibilità numero 1 (Attività didattiche e formative), la possibilità numero 2 (Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente), la possibilità numero 3 (Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente), avrà come monte ore annuale 957 ore.
Chi invece sceglie l’uscita dalla scuola non avrebbe un monte ore annuale di 957, bensì di 924, perché 957 meno 33 è uguale esattamente a 924.
E’ questa possibilità che farebbe abbassare il mote ore annuale dell’alunno che ha scelto di uscire dalla scuola portando il monte ore annuale minimo a 924 e quindi a questo alunno sarebbero sufficiente solo 693 ore annuali per essere scrutinato, perché 693 ore sono i tre quarti di 924 ore.
Però questa interpretazione, secondo il mio modesto parere, si scontrerebbe con il sopracitato Decreto legislativo che stabilisce come monte ore annuale il parametro di 924 ore.
Questo significa che in caso di scelta di uscita dalla scuola da parte dei non avvalentesi, questi devono comunque raggiungere il numero delle ore mancanti, cioè 924 annuali con ore disciplinari anche obbligatorie.
In conclusione il consiglio di classe disporrà l’ammissione agli esami solo per quegli alunni che hanno raggiunto un monte ore annuale di 718 ore.
Inoltre la Circolare al punto 3 del paragrafo “ATTIVITÀ; PRELIMINARI ALL’ESAME” “… confermata l’importanza della relazione finale del consiglio di classe, in cui sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati - compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione - e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato.”
Questo significa che l’insegnante di religione si preoccuperà di consegnare al coordinatore di classe la sua relazione finale disciplinare, affinché questa venga poi tenuta in considerazione per la stesura della “relazione finale del consiglio di classe

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