Condividi:

Promemoria riconoscimento anni utili per la ricostruzione

Domanda


Gentile prof. Incampo, grazie per la Nota inviatami, evidentemente c’è un errore nella fonte da cui io ho letto (il sito di un sindacato) poiché nella nota del 7 febbraio 2007, Protocollo numero A00DGPER. 2081, firmata dal dottor Giuseppe Raieta per il Direttore Generale del MPI non mi sembra ci sia nessun riferimento a “il MPI ha riconosciuto agli insegnanti di religione assunti in ruolo la possibilità di valutazione ai fini della ricostruzione di carriera, dei servizi non di ruolo prestati su posto di tipo comune o riferito ad altre discipline curriculari” ed anch’io non ho trovato nessuna traccia della n. 2095.

Risposta


Il riferimento nella Nota da te chiestami non ci poteva essere perché il riconoscimento degli anni di servizio utili ai fini della ricostruzione è già normato.
Per prima cosa chiariamo che cosa si intende per anni utili ai fini della ricostruzione di carriera.
Ai fini della ricostruzione di carriera, i servizi sono utili a prescindere dal numero delle ore settimanali, ma sono validi solo se prestati per anno scolastico intero.
Questo significa che le frazioni di durata inferiore ad un anno di servizio non vengono prese in considerazione.
In ultimo ti ricordo che a decorrere dall’anno scolastico 1974/1975, la durata richiesta per la validità dell’anno scolastico preruolo è stata prevista in almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato interrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (Cfr. il comma 14 dell’articolo 11 della Legge numero 124 del 3.5.1999).
Dopo aver detto questo chiariamo che dopo del superamento del periodo di prova l’insegnante di religione, anche se già in possesso di ricostruzione di carriere, deve far domanda per il riconoscimento di tutti i servizi valutabili ai fini della definitiva ricostruzione di carriera.
La norma prevede che per gli insegnanti di religione cattolica alla domanda venga allegato oltre il titolo di qualificazione professionale previsto dal punto 4 dell’Intesa, anche tutti i certificati dei servizio.
E’ utile ricordare ancora che l’articolo 132 del DPR numero 1092 del 29.12.1973, vieta espressamente di riconoscere quei servizi preruolo, per i quali il docente già gode di una pensione.
A questo punto la norma prevede un diverso modo di riconoscere i servizi i per la scuola primaria e dell’infanzia da una parte e per la scuola secondaria di primo e secondo grado dall’altra.
Vediamoli entrambi.
Ai fini della carriera per i docenti di scuola secondaria (cioè scuola media e scuola superiore) i servizi non di ruolo riconoscibili sono quelli prestati sia nelle scuole secondarie statali che in quelle pareggiate, oggi paritarie.
Sempre per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado vengono riconosciuti anche i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiate o sussidiarie.
Ai fini della carriera, sempre per questi insegnanti, non è valido solo il servizio prestato nella scuola dell’infanzia.
Ai fini della carriera per i docenti di scuola Primaria, invece, sono utili tutti i servizi prestati sia nella scuola Primaria statale che in quella paritarie; inoltre il servizio è utile anche se è stato prestato nelle scuole secondarie statali o in quelle paritarie, nelle scuole popolari,sussidiate o sussidiarie.
Per questi docenti, sempre ai fini della ricostruzione di carriera, è utile anche il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina fatta dal Provveditore.

Vai a "Domande e Risposte"