Supplenti temporanei e attività funzionali
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Domanda
Egregio prof. Incampo, sono un’insegnante della scuola primaria che, da anni, “discute” con le colleghe circa la quantità di ore che una supplente temporanea, chiamata a sostituire una titolare, per un numero di giorni inferiore alla settimana, deve lavorare nell’arco della giornata. E’ prassi comune che, iniziando il servizio alle ore 8.00, alle ore 12.00 le supplenti lascino le classi alla sorveglianza dei collaboratori scolastici. Spesso si rifiutano di partecipare alle riunioni degli organi collegiali pomeridiane, compresi gli scrutini, in accordo con le direzioni, perché, a loro dire, le supplenti sarebbero retribuite solo per quattro ore al giorno. Gradirei, cortesemente, un parere al riguardo. Cordialmente la saluto e la ringrazio.
Risposta
Il supplente temporaneo assume tutti gli oneri di servizio per le giornate di sostituzione previste dall’orario settimanale.
Questo significa che se nel giorno della sostituzione il titolare aveva obblighi di servizio, per esempio tre ore di lezione, il supplente è tenuto a svolgere le tre ore di lezione.
Se invece oltre alle tre ore di lezione, il titolare era impegnato anche in ore funzionali all’insegnamento, le stesse ore devono essere svolte dal supplente.In conclusione: il supplente subentra in toto agli obblighi del titolare previsti per il giorno e/o i giorni di supplenza.
Quanto poi alla possibilità di affidare i bambini al personale collaboratore scolastico, è bene non scherzare, perché comunque la responsabilità è dell’insegnante.