Ho diritto al beneficio della Legge numero 336/70?
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Domanda
Debbo presentare la domanda di ricostruzione di carriera in quanto sono entrato in ruolo col 1° scaglione ed ho superato l’anno di prova. Sono equiparato ad orfano di guerra ed ho letto sulla C.M. n. 2 D13 Prot. n. 1 del 3.1.2001 del M.P.I. quanto segue: “Gli interessati hanno diritto di chiedere il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore di ex-combattenti e categorie equiparate”. Al contrario ho anche saputo che i benefici di cui alla L. 336/70 sono stati aboliti a partire dal 13.1.93 con la L. 498 del 1992. Potrebbe dunque dirmi se ho diritto o meno al beneficio della L. 336/70? Grazie e buone feste.
Risposta
Il comma 2 dell’articolo 2 della legge numero 336/70, che prevedeva tale beneficio, è stato dichiarato non più applicabile dal Consiglio di Stato con parere numero 34 del 1 dicembre 2005.
Infatti l’INPDAP con Nota Operativa numero 9 del 30 gennaio 2006 ha così dichiarato: “Com’è noto, il Consiglio di Stato, con parere espresso nell’Adunanza Plenaria n. 34 del 1° dicembre 1995, ha considerato non più applicabile l’articolo 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336 nella parte in cui (comma 2) dispone che, in alternativa all’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, gli interessati possano richiedere il passaggio alla qualifica superiore, se più favorevole. Tale orientamento, confermato da questo Istituto, scaturisce dalle diverse disposizioni normative e contrattuali che, nell’ambito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, hanno abolito per le qualifiche funzionali e dirigenziali l’automatismo nella progressione di carriera basato sul sistema di classi e scatti (cfr. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica n. 969 del 20 marzo 1997). La non applicabilità del disposto di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 336/1970 viene ora estesa anche ad alcune categorie di personale che, pur continuando ad operare in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del DLgs n. 165/2001, hanno visto sostanzialmente modificata la struttura del trattamento economico con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale (come è avvento, ad esempio per la carriera prefettizia e quella diplomatica). Nei confronti di questo personale, infatti, attraverso il recepimento di diversi accordi sindacali, sono state soppresse le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali facendone confluire il relativo valore economico maturato nella retribuzione individuale di anzianità (RIA).”