Condividi:

Ancora sulla retribuzione degli IdR di ruolo

Domanda


Mi riaggancio a quanto segnalato dalla collega insegnante di scuola elementare entrata in ruolo con il 2° scaglione, per confermare come anche nel mio caso lo stipendio che adesso percepisco non corrisponde a quello che avrei avuto se non fossi entrata in ruolo. Insegno dal 1986 e ho avuto la ricostruzione di carriera nel 1991. La busta paga di febbraio 2006 mi vedeva quindi alla fascia 15. Sono entrata in ruolo con il primo scaglione e da marzo del 2006 mi trovo a fascia zero e percepisco una somma inferiore a quella del febbraio 2006. Con la segretaria della scuola abbiamo cercato di capire perché l’assegno ad personam non coprisse la differenza ed è emerso quanto segue: 1) l’assegno ad personam corrisponde alla somma prevista nel contratto che firmai alla convocazione per l’immissione in ruolo, che nessuno ha però provveduto ad aggiornare, come è avvenuto automaticamente per lo stipendio, dopo la firma dell’ultimo contratto; 2) la retribuzione professionale docenti è ovviamente adeguata allo stipendio iniziale e quindi è inferiore a quella riconosciuta nei mesi precedenti. Abbiamo segnalato questa incongruenza ma ci è stato detto che non si può fare nulla per correggere l’errore perchè non sono arrivate disposizioni in merito. A conclusione dell’assurdità della cosa - perchè fare la ricostruire a chi già ne aveva usufruito? - la segretaria mi fa presente che non sa neanche come operare perché, sembra, che tutto sia bloccato in attesa che si arrivi al nuovo contratto che, come al solito, viene siglato dopo anni dalla scadenza. Che fare? Ti ringrazio anticipatamente della risposta.

Risposta


La nota del MIUR numero 983 del 9 giugno 2005 (confermata dalla Nota protocollo 523 del 13 aprile 2006) recita così: “Il trattamento economico attribuito all’atto della stipula del contratto a tempo indeterminato sarà provvisoriamente corrispondente a quello percepito con l’ultima retribuzione attribuita singolarmente a ciascun docente in qualità di “incaricato all’insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato”. Successivamente al superamento del periodo di prova si procederà all’attribuzione stipendiale definitiva”.
Questo significa che tu continuerai a percepire esattamente quanto percepivi a settembre 2006; e significa anche che la scuola dovrà stipulare con te un contratto uguale all’anno passato.
E questo fino a quando non chiederai la ricostruzione di carriera.
Solo dopo che la Segreteria avrà assolto a tale adempimento, se quello che dovresti percepire con la nuova ricostruzione di carriera, sarà inferiore a quanto tu percepisci realmente, solo allora la differenza ti verrà data con assegno ad personam.
Ma comunque non devi prendere di meno di quanto prendevi a settembre 2006.
Ecco perché nella legge finanziaria 2004 ha previsto che “Ai fini applicativi dell’articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell’inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento”.
E’ il caso che tu faccia notare tutto questo al tuo Dirigente scolastico.

Vai a "Domande e Risposte"