Quanti giorni di assenza per nominare un supplente?
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Domanda
Gentilissimo Prof. Incampo vorrei porle un quesito. Se un insegnante con l’abilitazione all’insegnamento della Religione si ammala e viene un’altra insegnante a sostituirla che non ha l’abilitazione, dopo quanto tempo occorre chiamare anche una supplente per le ore di religione? C’è un limite massimo entro cui chiamare un’insegnante abilitata oppure si può andare avanti anche per dei mesi senza avere un’insegnate di religione con il titolo se la docente ammalata, magari, invia certificati brevi ogni volta? Grazie per la sua cortesia.
Risposta
Il comma 12 dell’articolo 14 del DPR numero 399 del 23 agosto 1988, ancora in vigore perché non abrogato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1995, del 1999 e 2003 così recita: “Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola”. Il comma 6 dell’articolo 22 della legge 448/2001, Finanziaria 2002, ha portato il limite dei 10 giorni a 15, infatti detto comma recita: “Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione della scuola dell’infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alle sostituzioni del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, le proprie risorse del personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino ad un massimo di 15 giorni…”.
Questo significa che il limite dei 15 giorni per poter nominare i supplenti vale solo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, ma non vale per la scuola dell’infanzia e per la scuola Primaria.
In questi due segmenti scolastici, cioè nella scuola dell’infanzia e per la scuola Primaria, si può nominare, se ci sono le condizioni, anche per assenze di un giorno.
Quando si tratta di sostituire un insegnante di religione cattolica, sia esso specialista e/o di classe, bisognerà verificare che il “supplente” sia in possesso del decreto di idoneità.
Voglio dire che in una classe non può insegnare religione chi non è idoneo e/o non si è dichiarato disponibile ad insegnare religione cattolica nella propria classe.
In conclusione quando manca un insegnante di religione, anche per un solo giorno, e non ci sono risorse interne, bisognerà comunicare l’assenza all’Ufficio scuola diocesano affinché provveda a proporre un supplente di religione cattolica.
Proprio per questo motivo la Circolare Ministeriale numero 345 dell’8 agosto 1959, ancora in vigore, per velocizzare la nomina dell’insegnante di religione, ha previsto che: “In caso di assenza, l’incaricato di religione sarà supplito da altro insegnante della stessa materia, già in servizio, ovvero tratto da apposito elenco annualmente concordato tra l’ordinario diocesano e l’autorità scolastica”.
Questo proprio perché “Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare nessuna forma di discriminazione…” (Cfr. DPR numero 751 del 16.12.1985).