Programmazione a scuola dell’infanzia e Attività Alternativa
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Domanda
Gent.mo dott. Nicola, sono insegnante di religione in ruolo nella scuola dell’infanzia e quest’anno, ottenuto il part-time, avrò 13, 30. Volevo sapere se devo fare l’ora di programmazione. Inoltre le volevo chiedere un riferimento legislativo, se c’è, per quanto riguarda l’insegnamento dell’attività alternativa, in quanto una mia collega di sezione si rifiuta di svolgerlo perchè secondo lei non è obbligata a farlo come invece le insegnanti della scuola primaria, aggiungendo pure che non sa nemmeno perchè ci sia la religione nella scuola materna. La ringrazio ancora tanto per il lavoro che svolge e la sua cura nel risponderci.
Risposta
Relativamente alla prima domanda ti faccio notare che la norma prevede la programmazione solo per la scuola primaria e non per la scuola dell’infanzia.
Quanto poi alla seconda domanda le attività didattiche e formative alternative all’IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Media e la Scuola Superiore, e dai consigli di interclasse/intersezione per la Scuola Primaria/Infanzia e questo impegno non può essere rifiutato.
Infatti la Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10, 1986 così recita: “Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall’articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi d’Istituto intervenire perché subito l’organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l’immediato avvio delle attività in parola.”
Infine vorrei ricordare che le attività alternative all’IRC “… sono definite … entro il primo mese dall’inizio della scuola dal Collegio dei docenti …”.
Faccio notare inoltre che la Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe e valutano solo gli alunni di loro competenza e non altri, e che gli stessi vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze.
La circolare stabilisce ancora che i docenti delle attività alternative “debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della ‘par condicio’.
In conclusione: il Dirigente scolastico è il garante della tutela di tale diritto e ha l’obbligo, unitamente al collegio docenti, di provvedere all’organizzazione delle attività alternative e/o delle scelte praticate dagli studenti all’atto dell’iscrizione, anche relativamente al docente che tale attività deve svolgere.
In merito alla situazione da te presentata, è il caso di sottolineare e richiamare la responsabilità di tutti gli organi che per legge devono predisporre, in tempo utile, tutto perché non avvengano situazioni di disagio né per gli alunni “non avvalentesi” che devono avere non l’ora del nulla, ma attività ben definita, né per gli alunni che hanno scelto di fare religione cattolica che non devono essere messi in condizione di difficoltà o essere tentati di far altro o, peggio ancora, nella predisposizione a uscire dalla scuola.