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A chi spetta la nomina del supplente?

Domanda


Gentile Dott. Incampo, vorrei sapere da Lei i riferimenti normativi che regolamentano la nomina dei supplenti temporanei dei docenti di religione durante l’anno scolastico. Cioè se un docente di religione si assenta in corso d’a.s. per un certo periodo di tempo, ad es. per motivi di salute, a chi spetta la nomina del supplente? alla curia di riferimento o direttamente alla scuola dove il docente titolare insegna? Grazie. Le porgo cordiali saluti.

Risposta


Il comma 12 dell’articolo 14 del DPR numero 399 del 23 agosto 1988, ancora in vigore perché non abrogato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1995 e del 1999, così recita: “Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola”.
Il comma 6 dell’articolo 22 della legge 448/2001, Finanziaria 2002, ha portato il limite dei 10 giorni a 15, infatti detto comma recita: “Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione della scuola dell’infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alle sostituzioni del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, le proprie risorse del personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino ad un massimo di 15 giorni…”.
Questo significa che se un docente si assenta per un periodo superiore a quindici giorni il Dirigente scolastico dovrà provvedere a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato con un supplente temporaneo. Trattandosi dell’insegnante di religione cattolica, il Dirigente scolastico, anche in assenza di insegnanti di religione presenti nella scuola, provvederà a comunicare all’ufficio scuola Diocesano competente per territorio la relativa richiesta di proposta di nomina.
Per completezza ti ricordo che il punto a) del Protocollo Addizionale, n. 5 (in relazione all’art. 9) recita così: “L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.
In conclusione: la scuola non potrà nominare l’insegnante di religione anche come supplente temporaneo se non ha ricevuto dall’Ordinario diocesano competente per territorio la relativa proposta di nomina.

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