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Completare l’orario nella scuola di titolarità?

Domanda


Carissimo Nicola, sono il Direttore dell’Ufficio scuola della diocesi di Alessandria, ti scrivo per avere una informazione su questo caso: Un Insegnante di Religione di ruolo insegna in un IPSIA dove alcune classi sono articolate - la conseguenza è che per le materie comuni il monte ore si riduce da 19 a 17 ore. L’insegnante può completare l’orario con un’ora a disposizione? se si chi lo decide e in base a quale norma? Mi è stato detto che si applicano le stesse norme degli altri insegnanti per i quali anche con orario ridotto fino a un minimo di 14 ore è possibile completare l’orario nella scuola di titolarità. E’ vero? Grazie e buon lavoro.

Risposta


L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con nota numero 8792 inviata ai Dirigenti dei CSA della regione in data 23 giugno 2006 tra l’altro così leggiamo: “Relativamente alla eventuale e possibile riduzione di ore assegnate ai docenti confermati (nominati in ruolo nell’anno scolastico 2005/2006), qualora non fosse possibile completare l’orario obbligatorio con ore in scuole viciniore, si potrà applicare il disposto dell’art. 2 comma 5 del C.C.N.I. 6.06.2006, previa intesa con l’Ordinario Diocesano e nel rispetto dell’organico fissato per le predette operazioni.”
E il comma numero 5 dell’articolo 2 del C.C.N.I. 6.06.2006 recita:
5. Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l’orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

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