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Esonero e semiesonero?

Domanda


Caro Nicola, sono un insegnante IRC di ruolo del primo scaglione. Il vescovo della mia diocesi mi ha nominato dal gennaio 2006 quale responsabile dell’ufficio scuola per l’IRC. La domanda che ti pongo è questa: Credi sia possibile chiedere il distacco (esonero o semiesonero), attraverso la mia sede di servizio, al CSA per poter svolgere al meglio il ruolo a me affidato e che richiede una presenza se non fissa almeno assidua? Ti ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

Risposta


La Circolare Ministeriale numero 45 del 9 giugno 2006, Prot. n. 686 /DIP/U04, avente per oggetto: “Anno scolastico 2006/2007 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto”, al punto 8, intitolato “Esoneri e semiesoneri dall’insegnamento” così recita: “Com’è noto, l’art. 3, comma 88 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) ha modificato i parametri di cui all’art. 459 del decreto legislativo n. 297/94, stabilendo che l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere disposto nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste dall’art. 31 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003.
Si ritiene opportuno richiamare ancora una volta l’attenzione sul fatto che l’espressione “plessi di qualunque ordine di scuola”, contenuta nel comma 4 dell’ art. 459, come riformulato dalla legge finanziaria n. 350/03, va riferita anche alle succursali delle scuole secondarie di I e II grado, in quanto situate in strutture diverse da quelle dalle sedi principali.
Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell’anno scolastico, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all’effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti CSA.”
Questo significa che l’esonero o il semiesonero spetta solo ai collaboratori del Dirigente Scolastico, ricorrendone le condizioni di cui sopra.

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