Esami di idoneità, qualifica e assistenza agli scritti
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Domanda
Innanzitutto la ringrazio per le sue precise risposte. Insegno Religione in un Istituto Alberghiero. Vorrei sapere se, riguardo agli esami di idoneità dei privatisti 1. alle classi intermedie 2. agli esami di qualifica e 3. riguardo agli esami preliminari agli esami di stato, l’insegnante di Religione fa parte della Commissione. Se la risposta è no, posso essere nominata come sorveglianza per gli scritti? E’ possibile avere dei riferimenti normativi? Grazie.
Risposta
Relativamente alla prima domanda faccio notare che degli esami di idoneità si occupa l’Ordinanza Ministeriale numero 128 del 14 maggio 1999 e precisamente l’articolo 10 intitolato “Esami di idoneità. Commissioni giudicatrici.”
Il comma 1 recita: “La commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell’articolo 198, comma 1,del D. L.vo 16 aprile 1994, numero 270”.
Il comma 1 del D. L.vo 16 aprile 1994 così recita: “La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi è nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare le materie comprese nel programma d’esame”.
Non essendo l’IRC materia d’esame, l’insegnante di religione non può essere nominato nella suddetta commissione.
Quanto poi alla seconda domanda cerchiamo di capire il compito del Consiglio di classe e il compito della commissione d’esame leggendo l’apposita Ordinanza ministeriale.
Il comma 1 dell’articolo 14 dell’Ordinanza ministeriale numero 128/99 (confermata dall’Ordinanza ministeriale numero 90/2001, dall’Ordinanza ministeriale numero 56/2002 e da tutte le successive) afferma:
1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.
A - Prove strutturate e scrutinio.
Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L’attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. E’ altresì oggetto di valutazione l’attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l’anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell’ambito di programmi comunitari.
Il comma 2 dell’articolo 13 sempre della stessa ordinanza ministeriale invece recita testualmente: “Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell’ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d’esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell’istituto non appartenenti all’Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo”.
Questo significa che gli esami di qualifica sono divisi in due momenti: uno è quello dello scrutinio, l’altro è quello degli esami.
Lo scrutinio è fatto dal Consiglio di classe, quindi anche dall’insegnante di religione cattolica; l’altro momento è fatto da soli “insegnanti …. dell’ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d’esame”, non essendo la religione cattolica materia d’esame, purtroppo, l’insegnante di religione non può far parte della commissione d’esame.
Relativamente alla terza domanda faccio notare che il comma 5 dell’articolo 197 del TU così recita: “Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto all’obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all’esame di maturità. I candidati non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le quali non è prevista specifica prova negli esami di maturità, a prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di eventuali altre maturità o abilitazioni precedentemente conseguite.”
Siccome le prove preliminari riguardano solo le discipline curriculari e d’esame il docente di religione cattolica non fa parte della commissione.
Quanto poi alla possibilità di assistere agli scritti, la norma prevede che essa venga fatta esclusivamente dagli insegnanti che insegnano materie d’esame, non essendo la religione materia d’esame non puoi fungere d’assistente agli scritti così come afferma sempre lo stesso TU.