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Formulazione delle graduatorie AGIDAE

Domanda


Non so a Chi chiedere una delucidazione su un argomento che mi sta a cuore. Mi auguro di aver scelto la persona giusta. Desidero gentilmente conoscere quali sono i criteri a cui le Scuole cattoliche, che sono diventate paritarie, debbano attenersi nella formulazione della Graduatoria interna d’Istituto. Saranno obbligate a rispettare il CCNL delle Scuole pubbliche (perchè sono diventate paritarie) e conteggiare tutti gli anni d’insegnamento ed i corsi di perfezionamento dei docenti, o debbano, come è scritto nel vecchio contratto Agidae, valutare “SOLTANTO” gli anni scolastici svolti in ISTITUTI CATTOLICI, ignorando gli anni di servizio svolti nelle scuole non cattoliche? Mi auguro che la Parità abbia eliminato questa discriminazione. Infatti nelle Scuole pubbliche gli anni di servizio, sia quelli delle scuole paritarie cattoliche che quelli delle scuole laiche o statali, vengono valutati TUTTI con il medesimo punteggio. Io insegno in una Scuola paritaria cattolica ed il prossimo anno ci sarà la contrazione di una cattedra, per cui mi sta molto a cuore sapere come i gestori si dovranno regolare nel formulare la graduatoria interna d’Istituto. Esiste un pò di confusione perchè ancora non è stato formulato il nuovo Contratto delle Scuole cattoliche ed il vecchio è... molto “di parte”. Grazie della risposta.

Risposta




Il comma 1 dell’articolo 72 del contratto AGIDAE 2002-05 intitolato “Licenziamento per causa di forza maggiore” recita: “In caso di ristrutturazione dell’attività o di contrazione della popolazione scolastica, gli Istituti che procedono al licenziamento e/o alla riduzione dell’orario di lavoro seguono il seguente schema:
Personale docente
1. Prima di accedere alla graduatoria di cui all’art. 74 è soggetto a riduzione d’orario o licenziamento:
chi gode di pensione ordinaria;
chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità (65 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione o 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età);
chi ha ore eccedenti l’orario pieno previsto dall’art. 47 limitatamente alle ore in eccedenza. Successivamente, nel rispetto della graduatoria di cui al successivo art. 74, vanno assoggettati a licenziamento e/o a riduzione di orario coloro che hanno minore punteggio.
2. Non è soggetto al provvedimento di licenziamento, di cui al presente articolo, il personale che gode di interdizione ai sensi della legge n. 151/00, il personale assunto tra le categorie protette nella misura della percentuale prevista dalle norme di legge.
3. Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalle maggiori de-trazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore anzianità anagrafica.
4. Qualora in alternativa al licenziamento, al personale venga proposto il passaggio a mansioni inferiori, ciò avverrà ai sensi e con le procedure previste dalla vigente legislazione.”

L’articolo 74 dello stesso contratto recita così:
1. In riferimento ai precedenti articoli 72 e 73, saranno formulate graduatorie d’Istituto distinte per:
nido e micro nido;
scuola materna;
scuola elementare;
scuola secondaria di primo grado;
scuola secondaria di secondo grado.
2. Le graduatorie devono contenere anche l’orario di insegnamento individuale di riferimento.


3. I docenti partecipano alla graduatoria per la/le materia/e che insegnano e che subiscono riduzione.

4. Ai fini dell’inclusione nelle suddette graduatorie saranno sommati, nella misura che segue, i titoli culturali e di servizio:
  • §1 titolo di studio punti 10;
  • §2 abilitazione specifica o corrispondente punti 12;
  • §3 anzianità di docenza anche in tipi di scuola diversi dello stesso Istituto punti 3 per ciascun a.s.;
  • §4 servizio di non docenza o docenza senza titolo punti 1 per ciascun a.s.


5. L’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione presso l’Istituto.

6. E’ considerato “anno” ai fini dell’anzianità un periodo continuativo di almeno 180 giorni per i docenti e 250 giorni per i non docenti, ivi compresi i contratti a tempo determinato purché tra loro consecutivi e immediatamente precedenti al contratto a tempo inder-terminato.

7. Il primo anno viene calcolato in dodicesimi dalla data di assunzione.

8. Non vengono considerate frazioni fino
a 15 giorni, per frazioni superiori a 15 giorni, si considera, al fine del punteggio, il mese intero.

9. Sono esclusi dal conteggio dell’anzianità i rapporti a tempo determinato in sostituzione di personale con diritto al mantenimento del posto di lavoro, salvo quanto previsto dal pre-cedente comma 6.

10. Sono esclusi dalle graduatorie:
i religiosi appartenenti alla stessa congregazione che gestisce l’Istituto
e i sacerdoti diocesani appartenenti alla stessa diocesi che gestisce l’Istituzione scolastica;
le lavoratrici in periodo di interdizione per maternità;
i lavoratori con contratto a tempo determinato.

11. Le graduatorie riguardanti il tipo di scuola soggetto a contrazione o chiusura devono essere pubblicate entro il 15 febbraio.

12. I lavoratori hanno diritto a controllare l’esattezza delle graduatorie e a presentare ricorso all’Istituto entro il 15 marzo.

13. L’Istituto ha 15 giorni dal ricevimento del ricorso del lavoratore per apportare eventuali correzioni. In caso di conflitto è competente, in prima istanza, la Commissione Paritetica Regionale.

14. Il personale educativo degli asili nido e micro nido, in analogia con i docenti, è soggetto agli stessi criteri di valutazione per la formulazione delle graduatorie.

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