Chi deve gestire gli alunni non avvalentesi?
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Domanda
Ho avuto il suo nominativo da A. C., DISAL. Sono un’insegnante di scuola elementare ed insegno da anni la religione cattolica nella mia classe, essendo abilitata a farlo e seguendo i corsi di aggiornamento richiesti. Nei precedenti cicli scolastici ho avuto classi con alunni tutti avvalentesi dell’IRC. Quest’anno, ripartendo da una classe prima, ho inseriti due alunni non avvalentesi. Il dirigente scolastico, in settembre, al corrente della situazione, non ha preso alcuna decisione. Io ho subito chiesto alle famiglie dei due alunni se fossero disposte ad accogliere l’IRC per i loro figli riconoscendo la valenza culturale e di patrimonio storico della religione cattolica nel nostro Paese. La risposta è stata purtroppo negativa. Allora ho chiesto ad una collega dell’altra classe prima di prendere i due alunni nelle ore di attività alternative che lei già svolgeva con i suoi alunni non avvalentesi. Dopo un primo assenso, ora la collega non vuole più tenere i miei alunni e il dirigente mi ha chiesto di preparare un progetto da presentare al Collegio docenti. Nel mio circolo didattico sono l’unica insegnante ad aver dato la disponibilità ad insegnare IRC. Ora chiedo a lei: 1. Chi deve risolvere la questione di gestire gli alunni non avvalentesi: io, il dirigente, il collegio dei docenti con una delibera? 2. Le insegnanti delle classi parallele alla mia sono “obbligate” a prendersi carico dei miei alunni, è il dirigente che affida a loro l’incarico o è per un accordo informale tra noi, quasi fosse un favore a me? 3. Con l’entrata in vigore della Riforma Moratti è ancora possibile far uscire i bambini da scuola nelle ore di religione (opzione consentita finora dalla legislazione)? 4. Come salvaguardare il mio diritto ad insegnare IRC (perché ci credo) e la realtà scolastica che vede in aumento i casi di alunni non avvalentesi (nella mia realtà di *** per il continuo arrivo di stranieri, spesso di famiglia musulmana)? Le chiedo di inviarmi, se è possibile, riferimenti legislativi (numero di circolari, delibere, leggi) e un suo parere se portare il mio “caso” in collegio docenti o solo al dirigente richiedendo una presa di posizione precisa e scritta. Grazie.
Risposta
Per prima cosa chiariamo come dovrebbe avvenire la scelta di avvalersi o meno dell’ora di religione con una nota preparata all’inizio di gennaio 2006:
“La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC deve essere esercitata personalmente dall’avente diritto all’atto dell’iscrizione (Cfr. C.M. n. 177 del 13.06.87) entro il 25 gennaio 2006 ai sensi della C.M. n. 93 del 23.12.2005.
Il modello per la scelta se avvalersi o meno dell’IRC è l’allegato “D” sempre della C.M. n. 93 del 23.12.2005 sia per la scuola dell’infanzia che per le classi delle scuole di ogni orerie e grado. Si ricorda che come prevede la lettera b) del punto 2.1 del DPR 751/85 “la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”. Non sono corretti, quindi, cambi di scelta dopo il termine delle iscrizioni.
La scelta in ordine all’IRC non deve dar luogo a nessuna forma di discriminazione, in relazione sia ai criteri per la formazione delle classi sia alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni, che deve rispondere al normale criterio di equilibrata distribuzione delle discipline nella giornata, nella settimana e per ciascuna classe.
Per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
Il terzo comma dell’art. 310 del Testo Unico (Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994), rettificato successivamente dalla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1994, ha disposto che la scelta dell’IRC da parte dei genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola media inferiore avvenga “all’atto dell’iscrizione non d’ufficio”, cioè solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo. Occorre quindi curare che i moduli per la scelta dell’IRC siano distribuiti ai genitori solo per l’iscrizione al monoennio della primaria (cioè al primo anno) e al primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per le altre classi vale la scelta già effettuata, a meno che non s’intenda modificarla all’atto dell’iscrizione dell’anno successivo.
Si ricorda ancora che anche la C.M. 174/2001 afferma che “la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica ha effetto non solo per l’intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi anni di corso, nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli Istituti Comprensivi, ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta l’anno precedente”. Di conseguenza in tali scuole anche la scelta di avvalersi dell’IRC fatta alla classe prima della scuola primaria continua a valere fino alla classe terze della scuola secondaria di primo grado.
Se è dovere del Dirigente scolastico informare le famiglie - negli anni in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio alla classe successiva -, della possibilità di modificare la scelta compiuta l’anno precedente, pare eccessiva la pretesa della riconsegna obbligatoria del modulo “D”.
Per la scuola secondaria superiore.
La C.M. n. 119/95 al punto 1.4 afferma: “In relazione alla disposizione della precedente circolare n. 363 del 22.12.1994 che prevede l’iscrizione d’ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all’art. 310 - comma quarto - del D. L.vo 16.4.1994, n. 297 permane salvo diversa espressa volontà, come previsto dal punto 2.1. b) dell’Intesa tra CEI e Ministero della Pubblica Istruzione”. Quindi anche per gli alunni della scuola secondaria superiore la scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’IRC effettuata dall’avente diritto all’atto dell’iscrizione, si considera confermata d’ufficio per gli anni successivi, salvo diversa espressa dichiarazione effettuata all’atto dell’iscrizione.
Anche in questo caso, non appare pertanto di per sé corretta la consegna ogni anno dei moduli e tanto meno la pretesa di riconsegna annuale del modulo compilato.
Nella scuola dell’infanzia la scelta va espressa ogni anno.
Si osserva con preoccupazione che le modalità di esercizio della scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC in alcune scuole sono a volte illegittime, nel caso in cui queste si servano di moduli in cui si richiede agli alunni di esprimere la propria scelta e, contestualmente per coloro che non si avvalgono, di dichiarare che cosa preferiscano fare in alternativa, così come l’indicare nel modulo per i non avvalentisi le eventuali attività didattiche. Infatti la sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 14.1.91, ripresa dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11432/97 per quanto riguarda la non obbligatorietà delle attività alternative - afferma che “è da separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o della religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica”. Solo dopo aver scelto se avvalersi o no dell’IRC, chi non si avvale dell’IRC deve operare una scelta alternativa tra le quattro possibili, mediante il modello E della C.M. 174/2001: attività didattiche formative, studio individuale assistito, libera attività di studio, uscita da scuola. Spetta al Collegio docenti, quale organo responsabile dell’attività didattica della scuola, entro un mese dall’inizio delle lezioni, valutando le proposte di famiglie e studenti, definire le attività didattiche e formative, che non possono avere contenuti curriculari comuni a tutti gli alunni, ma devono costituire un’opportunità educativa e culturale, mediante l’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile (CC.MM. 128-131/86).”
Quindi la prima cosa che bisognerà sapere è cosa hanno scelto gli alunni che non si avvalgono dell’IRC, se hanno chiesto di frequentare un’attività didattiche e formative alternative all’IRC e queste vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Media e la Scuola Superiore, e dai consigli di interclasse per la Scuola Primaria. Questo impegno non può essere rifiutato.
Infatti la Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10,1986 così recita: “Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall’articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi d’Istituto intervenire perché subito l’organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l’immediato avvio delle attività in parola.”
Infine vorrei ricordare che le attività alternative all’IRC “… sono definite … entro il primo mese dall’inizio della scuola dal Collegio dei docenti …”.
Relativamente agli insegnanti di queste attività, la Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe e valutano solo gli alunni di loro competenza e non altri, così come avviene per il docente di religione cattolica e che gli stessi vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze.
La suddetta circolare stabilisce ancora che i docenti delle attività alternative “debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della ‘par condicio’.
E per queste attività ricordo che non esistono programmi precisi per l’attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del collegio dei docenti se trattasi di scuola media di primo e secondo grado, o dei consigli di interclasse se trattasi di scuola elementare.
Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con le seguenti Circolari:
- Circolare ministeriale numero 128 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola materna;
- Circolare ministeriale numero 129 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola Elementare;
- Circolare ministeriale numero 130 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola media;
- Circolare ministeriale numero 131 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola superiore.
In conclusione, relativamente agli alunni non avvalentesi, sarà il Dirigente scolastico sempre seguendo l’iter descritto ad eseguire e predisporre le attività alternative all’IRC individuando i relativi insegnanti.
Quanto alla Riforma Moratti, si precisa che essa non entra in merito alla questione che va risolta secondo la normativa descritta.