Condividi:

Formulazione cattedre ruolo

Domanda


Carissimo Nicola, nel corrente a.s. 2005/06 sono entrati in ruolo gli idr del primo scaglione. Ai suddetti, con segnalazione al Dirigente Regionale, sono state assegnate determinate cattedre. Per l’a.s. 2006/07 ho bisogno di alcuni chiarimenti: 1) (Nella mia diocesi, allo stato attuale, tutti gli idr del 70% hanno cattedra completa). Se per contrazione di classi, gli idr in questione, dovessero perdere delle ore, da dove si attingerà? dal 30% già definito?; 2) Se si crea l’opportunità, sempre ai suddetti idr a t.i., posso io, in qualità di direttore dell’ufficio scuola, fare degli spostamenti? e come devo comportarmi?; 3) Un idr, in possesso solo del diploma di Magistero dell’ISSR, con contratto a t.i. ottenere il passaggio di ruolo dalla primaria alla scuola superiore di I° grado? Grazie e un cordialissimo saluto.

Risposta


1695



Risposta:

Per prima cosa chiariamo che il Decreto Interministeriale numero 72 del 30 settembre 2004, registrato alla Corte dei Conti in data 4 dicembre 2004 al foglio 313 reg. 6, ha previsto la divisione del territorio diocesano in 70% e 30% delle cattedre e/o eventuale spezzoni.
Tanto è vero che a quel Decreto veniva allegata una tabella con l’indicazione di tutte le cattedre per ogni ordine di scuola.
Su questi parametri è stato già fissato il numero del primo, del secondo e del terzo contingente: è l’immissione in ruolo degli insegnanti aventi diritto che è stata spalmata in tre anni.
Questo significa che le cattedre formulate dal Dirigente Regionale devono essere stabili almeno per tre anni.
Relativamente alla terza domanda ti ricordo che nella nota del MIUR, protocollo numero 983, inviata a tutti i Direttori Regionali in data 9 giugno 2005 tra l’altro leggiamo: “Per quanto concerne l’assegnazione della titolarità, attese le specifiche caratteristiche della dotazione organica del personale di cui trattasi, essa dovrà avvenire sulla dotazione organica regionale con contestuale utilizzazione del docente presso l’istituzione scolastica. Tale utilizzazione, ai sensi dell’art. 37 comma 5 del vigente CCNL, si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.”
Questo significa che l’insegnante di religione nominato di ruolo su quella sede, continuerà a restarci solo se ci saranno le stesse ore (le condizioni) e continuerà ad essere in possesso del decreto di idoneità (i requisiti).
Nelle scuole quindi dove ci dovessero essere variazione di ore tali da rivedere nuove formulazioni di cattedre, e solo in quelle, esse saranno riviste dal Direttore regionale e l’insegnante o gli insegnanti che occuperanno quelle nuove sedi saranno nominati sempre d’intesa con l’Ordinario diocesano competente per territorio.
Quanto poi alla terza domanda rispondo che il comma numero 1 dell’articolo 4 della legge numero 186 del 18 luglio 2003 così recita: “Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio ed all’intesa con il medesimo ordinario.”
Questo significa che un insegnante di religione diventato di ruolo nella scuola primaria, potrà chiedere di passare nella scuola secondaria solo se l’ordinario diocesano lo rende idoneo per quel tipo di scuola e sarà lo stesso Ordinario ad autorizzarne il passaggio nell’altro ordine di scuola sempre che ci sia posto nel 70%.
Se l’insegnante, quindi, vorrà passare da un ordine di scuola ad un altro, sarà lo stesso docente a presentare domanda di trasferimento (tenendo presente quanto sopra detto) con le procedure previste dalla legge che fino ad oggi non sono state ancora emanate per gli insegnanti di religione.

Vai a "Domande e Risposte"