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Assenze scuola dell’infanzia

Domanda


Vorrei sottoporvi un problema. Sono docente di religione da molti anni nella scuola dell’infanzia, dove ho un orario di 24 ore settimanali. Sono rimasta a casa in malattia per oltre un mese. La segreteria del mio istituto mi ha ridotto lo stipendio del 50% dal secondo mese. Alle mie rimostranze, mi hanno detto che, non avendo un orario completo (di 25 ore), non sono stabilizzata (anche se ho più di 4 anni di servizio e sono in progressione economica), per cui non posso essere trattata come i docenti di ruolo. E’ corretta questa prassi? In effetti, il CCNL all’art. 19 fa riferimento all’art. 3 comma 6 del DPR 399/1988, il quale sembra disporre che il trattamento come i docenti di ruolo spetti a chi ha più di 4 anni di servizio e orario completo. Ma per i docenti idr delle materne ciò non è possibile, in quanto non si va oltre le 24 ore. Il mio istituto ha allora ragione? Come obiettare eventualmente? A quali norme si può fare riferimento? Mi pare che ci sia una circolare del 1991 (n. 247?) che stabilisce come deve essere l’orario degli idr delle materne. Il problema grosso è che, oltre a togliermi dei soldi, mi vengono negati diritti relativi a permessi e assenze. E’ necessario presentare ricorso? Potete aiutarmi? Vi saluto cordialmente e Vi ringrazio in anticipo.

Risposta


Il punto 2.4 del DPR 202/90 recita: “Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 617, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1. Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico
Questo significa che nella scuola dell’infanzia si svolgono 60 ore annuali di religione cattolica.
Un conto, però, è la divisione settimanale delle 60 ore annuali di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e la relativa retribuzione (Cfr. CM n. 247/91 - infatti in questo tipo di scuola si possono svolgere alla settimana un’ora e trenta minuti di religione cattolica), altro è invece la fissazione del numero delle ore di insegnamento per ogni tipo di scuola che viene stabilita dal contratto.
Infatti il comma numero 5 dell’articolo 26 del CCNL 2003 così recita: “L’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali…”.
Questo significa che il contratto stabilisce per tutti gli insegnanti della scuola dell’infanzia, quindi anche per quelli di religione, 25 ore settimanali di attività di insegnamento.
Però 25 ore settimanali l’insegnante di religione non li potrà mai raggiungere proprio per un fatto matematico.
Infatti mettendo insieme 16 sezione di scuola dell’infanzia, quindi 16 sezioni per 1,30 settimanali, avremo come risultato esattamente 24, quindi il docente insegnerebbe per 24 ore settimanali.
Mettendo insieme, invece, 17 sezione per 1,30 settimanale il docente insegnerebbe per 25,30 settimanali e quindi supererebbe le 25 ore massime previste dal Contratto.
In conclusione: tu sei “titolare” di 16 sezioni, perché per contratto non puoi averne 17.
E proprio perché l’insegnante di religione non è destinatario di 25 ore settimanali per quanto riguarda ferie, assenze e permessi si occupa il comma 5 dell’articolo 19 del Contratto e non il comma 1 dello stesso articolo.
Questa contraddizione però è stata sanata con l’immissione in ruolo, però solo per gli insegnanti immesso in ruolo.
Quindi se sei di ruolo potrai godere del comma 1 dell’articolo 19 del contratto, se non sei di ruolo purtroppo la tua segreteria ha ragione, perché il comma 1 dell’articolo 19 del Contratto così recita: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270[i], si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.”
Questo perché il comma 6 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 399 del 1988, che prevede tale diritto, vale solo per chi ha la cattedra e almeno quattro anni di servizio, requisiti che tu purtroppo non hai.

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