Valutazione attività alternativa

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Domanda


Gent.mo Prof Incampo sono l'insegnante di religione della scuola primaria che settimana scorsa l'ha interpellata per chiederle informazioni più dettagliate in merito alla valutazione della religione. Mi ritrovo a disturbarla nuovamente per chiederle informazioni in merito alla materia alternativa. Nella mia scuola alcune insegnanti dicono in tale ore è possibile anche "giocare" o non fare nulla, presupponendo, così una non valutazione, ma una semplice registrazione partecipativa. Giocando su questo e riconoscendo all'alternativa pari dignità della religione cattolica, chiedono che anche quest'ultima non venga valutata. E' possibile tutto questo? So che religione è disciplina a tutti gli effetti e che, pertanto, è disciplina di pari dignità delle altre... non mi sembra si possa dire altrettanto dell' alternativa: lei che cosa mi può dire in merito? A quali normative fare riferimento, se si tratta di una parte del curricolo? Come rispondere a queste colleghe che porteranno la loro mozione al prossimo collegio dei docenti, in data 9/02? Spero che lei possa aiutarmi. La ringrazio anticipatamente dell'attenzione e dell'aiuto. Sentitamente.

Risposta




La Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe e valutano solo gli alunni di loro competenza e non altri, così come avviene per il docente di religione cattolica.
E’ il caso di ricordare che i docenti delle attività alternative vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze didattiche e disciplinari così come previsto dalle Circolari Ministeriali numero 128 del 3 maggio 1986, numero 129 del 3 maggio 1986, numero 130 del 3 maggio 1986, numero 131 del 3 maggio 1986, numero 211 del 24 luglio 1986, numero 302 del 29 ottobre 1986 e della succitata Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987.
La suddetta circolare, cioè la numero 316 del 28 ottobre 1987, stabilisce ancora che i docenti delle attività alternative “debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della ‘par condicio’.
Inoltre non esistono programmi precisi per l’attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del collegio dei docenti se trattasi di scuola media di primo e secondo grado, o dei consigli di interclasse se trattasi di scuola elementare.
Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con le seguenti Circolari:

1. Circolare ministeriale numero 128 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola materna;
2. Circolare ministeriale numero 129 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola Elementare;
3. Circolare ministeriale numero 130 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola media;
4. Circolare ministeriale numero 131 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola superiore