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Valutazione attività alternativa

Domanda


Gent.mo Prof Incampo sono l'insegnante di religione della scuola primaria che settimana scorsa l'ha interpellata per chiederle informazioni più dettagliate in merito alla valutazione della religione. Mi ritrovo a disturbarla nuovamente per chiederle informazioni in merito alla materia alternativa. Nella mia scuola alcune insegnanti dicono in tale ore è possibile anche "giocare" o non fare nulla, presupponendo, così una non valutazione, ma una semplice registrazione partecipativa. Giocando su questo e riconoscendo all'alternativa pari dignità della religione cattolica, chiedono che anche quest'ultima non venga valutata. E' possibile tutto questo? So che religione è disciplina a tutti gli effetti e che, pertanto, è disciplina di pari dignità delle altre... non mi sembra si possa dire altrettanto dell' alternativa: lei che cosa mi può dire in merito? A quali normative fare riferimento, se si tratta di una parte del curricolo? Come rispondere a queste colleghe che porteranno la loro mozione al prossimo collegio dei docenti, in data 9/02? Spero che lei possa aiutarmi. La ringrazio anticipatamente dell'attenzione e dell'aiuto. Sentitamente.

Risposta




La Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe e valutano solo gli alunni di loro competenza e non altri, così come avviene per il docente di religione cattolica.
E’ il caso di ricordare che i docenti delle attività alternative vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze didattiche e disciplinari così come previsto dalle Circolari Ministeriali numero 128 del 3 maggio 1986, numero 129 del 3 maggio 1986, numero 130 del 3 maggio 1986, numero 131 del 3 maggio 1986, numero 211 del 24 luglio 1986, numero 302 del 29 ottobre 1986 e della succitata Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987.
La suddetta circolare, cioè la numero 316 del 28 ottobre 1987, stabilisce ancora che i docenti delle attività alternative “debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della ‘par condicio’.
Inoltre non esistono programmi precisi per l’attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del collegio dei docenti se trattasi di scuola media di primo e secondo grado, o dei consigli di interclasse se trattasi di scuola elementare.
Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con le seguenti Circolari:

1. Circolare ministeriale numero 128 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola materna;
2. Circolare ministeriale numero 129 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola Elementare;
3. Circolare ministeriale numero 130 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola media;
4. Circolare ministeriale numero 131 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola superiore

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