Svolgimento delle ore di religione nella scuola elementare e idoneità
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Domanda
Carissimo Nicola Incampo, chiedo informazioni circa lo svolgimento delle ore di religione nella scuola elementare e precisamente se le due ore previste devono o possono essere svolte unite o separate. Qual è la normativa precisa? Inoltre vorrei sapere chi deve vigilare sull'applicazione delle norme riguardo alla idoneità degli Idr nelle scuole comunali. E' vero che è responsabile il Dirigente Scolastico delle direzione didattica competente per territorio? Grazie.
Risposta
Al punto 2.2 dell'Intesa così leggiamo: "Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese. La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe".
La stessa Intesa al punto 2.3 così recita: "Nelle scuole elementari …A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana".
Questo significa che mentre per la scuola media e superiore la norma prevede una equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe, per la scuola elementare si limita ad individuare solo il numero delle ore settimanali.
La sentenza numero 290/92 della Corte Costituzionale ha ribadito che la presenza dell'IRC nel quadro orario ordinario delle lezioni ha piena legittimità costituzionale.
In conclusione: anche per la scuola elementare vale quanto detto per la scuola media e superiore, come si evince da tale sentenza emessa in risposta ad un quesito del Pretore di Trani a sua volta interpellato da una famiglia di non avvalentesi che chiedeva di dichiarare incostituzionale l'aver messo l'ora di religione nel quadro orario ordinario.
Relativamente alla seconda domanda faccio notare che anche nelle istituzioni pubbliche non statali, comprese quindi le scuole materne comunali, deve essere svolta l'attività educativa di religione cattolica.
Infatti la Circolare Ministeriale numero 187 del 23 giugno 1986 avente per oggetto "Insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne gestite da enti pubblici, locali, territoriali o comunque qualificati tali" nel richiamare la norma concordataria tra l'altro afferma: "…Facendo seguito alle Circolari di Gabinetto del 20 dicembre 1985 numero 368 prot. n. 53421/1407, del gennaio 1986 n. 10 prot. n. 54366/1429, del 3 maggio 1986 n. 128 prot. n. 59402/1616 e da ultimo alla circolare di questo servizio del 13 giugno 1986 n. 180 prot. 3659 con la quale sono state, tra l'altro, diramate "le specifiche ed autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne, si ravvisa ora l'esigenza di invitare le SSLL a richiamare l'attenzione dei direttori didattici nella cui competenza territoriale operano scuole pubbliche non statali, perché portino a conoscenza delle predette scuole tutta la normativa qui richiamata".
E' il caso di ricordare che la suddetta circolare ministeriale è stata confermata dalla Sentenza numero 970 del 21 novembre 1990 de Consiglio di Stato sez. 6.
Quanto poi alla competenza relativa alla nomina dell'insegnante di religione si ricorda che essa appartiene all'Ordinario diocesano competente per territorio come precisano tanto il Concordato del 1985 che le successive Intese che recepiscono quanto dice il Canone 804 del Codice di Diritto Canonico che così recita: § 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.
§ 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.