Retribuzione del vicario

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Domanda


Io sono un’insegnante di Religione Cattolica e ho 3+7 ore in due scuole medie come sostituzione di un semiesonero di una collega che svolge il servizio di vicepreside (fa la vicepreside nella scuola in cui ho 3 ore). Il mio contratto va da settembre a giugno compresi. Da settembre non ho ancora ricevuto lo stipendio. Quando sono andata in via Zuretti mi hanno detto che non tocca loro pagare perché sono su un semiesonero e non su un esonero totale. Tutto questo dopo 6 mesi di lavoro! Riporto il testo della lettera del Tesoro: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MILANO DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI VIA ZURETTI,34 - 20125 MILANO TEL.02/677371- FAX UFF. STIPENDI 02/67737989 UFFICIO STIPENDI - SEZ. II/C2 PROT N.453269 MILANO, 17/01/2005 ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO […] ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO […] ALLA CURIA ARCIVESCOVILE Servizio I.R.C Piazza Fontana,2 20122-MILANO ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE Centro Servizi Amministrativi Via Ripamonti,42 20100 MILANO ALLA SIG.RA *** OGGETTO: *** - Insegnante di religione supplente Assunzione incarico a seguito del semiesonero dell’insegnante °°° A seguito del semiesonero di (9 ore) dell’insegnante °°°, già assunto con contratto a tempo indeterminato per n. 18 ore, la Curia Arcivescovile, con proposta del 27/07/04, ha individuato quale destinataria di contratto a tempo determinato per n. 6 ore settimanali la SIG.ra *** presso l’Istituto Comprensivo +++ e di n. 3 ore presso l’Istituto Comprensivo +++, comunicando la circostanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo+++. Lo stesso Dirigente, anziché provvedere al pagamento delle competenze stipendiali all’insegnante *** con i fondi a disposizione, ha inviato a questa Direzione, erroneamente, il contratto stipulato con l’insegnante. Poiché la scrivente per la cattedra in questione corrisponde già lo stipendio all’insegnante °°°, si restituisce la documentazione relativa alla nominata in oggetto con l’invito al Dirigente Scolastico a pagare le competenze stipendiali con i fondi a disposizione della scuola. La Curia e la Direzione Scolastica Regionale vorranno impartire al Dirigente Scolastico le opportune indicazioni per la fattispecie in esame. Distinti saluti La curia dice che non sa proprio cosa suggerire e il preside o i presidi non vogliono corrispondere il dovuto. Cosa devo fare? La ringrazio per l’attenzione.

Risposta


L’articolo 459 del Decreto Legislativo numero 297/94 intitolato “Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie” così recita:
“1. I docenti che, eletti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera h),, siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l’autorizzazione all’esonero o al semiesonero dall’insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi. 2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l’autorizzazione all’esonero quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi. 3. I docenti di scuola media possono ottenere l’autorizzazione all’esonero, quando si tratti di scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi.
4. I docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al comma 5, possono ottenere l’autorizzazione all’esonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 35 classi.
5. I docenti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l’industria e l’artigianato, per l’agricoltura e per le attività marinare, nonché degli istituti d’arte, possono ottenere l’autorizzazione all’esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi.
6. L’autorizzazione all’esonero o al semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.
7. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.
8. Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al comma 6, per ogni trenta classi in più rispetto al numero di classi previsto dai commi 3 e 4.
9. Nei circoli didattici affidati in reggenza, l’autorizzazione all’esonero può essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.

Stando al Decreto Legislativo, il semiesonero per il vicario compete a quella scuola che ha almeno 35 classi; l’insegnante che ne usufruisce ha diritto solo in quella scuola alla metà della sua cattedra, indipendentemente da dove egli completa il suo insegnamento.
E’ evidente che se il semiesonero spetta a quella scuola media, le ore di semiesonero devono essere “date e spese” in quella scuola media a prescindere dal fatto che l’insegnante nominato vicario dal Dirigente scolastico di quella scuola media insegni in più scuole.
Quindi l’insegnante che tu stai sostituendo non poteva avere il semiesonero nell’altra scuola che non solo non lo aveva nominato vicario, e che, forse, non aveva neanche diritto ad ottenere l’istituto del semiesonero.
In conclusione: le ore di semiesonero vanno spese nella scuola dove matura il diritto.
Bene ha fatto il “Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi Vari - Dipartimento Provinciale di Milano” a restituire il contratto, anche se quest’ultima non può e non deve scrivere che “la Curia e la Direzione Scolastica Regionale vorranno impartire al Dirigente Scolastico le opportune indicazioni per la fattispecie in esame”, perché l’interlocutore della Direzione Provinciale dei Servizi Vari non è la Curia, ma il Dirigente Scolastico e/o Regionale; la Curia, o meglio l’ufficio scolastico diocesano, ha avuto solo il compito di fare la proposta di nomina su richiesta della scuola.
In ultimo, per esser più preciso, ricordo che la Circolare Ministeriale numero 613 del 30 settembre 1997 ha affermato che il numero minimo delle classi per avere il semiesonero negli Istituti Comprensivi è lo stesso della scuola media e che i parametri riportati nell’articolo 459 del Decreto Legislativo numero 297/94 sono stati modificati dalla Legge numero 350/03 portando il numero delle classi da 35 a 40.
Relativamente alla retribuzione invece, è evidente che sarà corrisposta da ciascuna delle due scuole per la quota parte delle ore di insegnamento prestate.
Mi fa meraviglia nella vicenda che tu non abbia ricevuto il contratto di assunzione da parte delle due scuole e che abbia lasciato trascorrere tanto tempo senza percepire la retribuzione.
In sostanza, comunque, l’errore è stato fatto dai due Dirigenti scolastici che devono subito provvedere a regolarizzare il rapporto di lavoro con formale contratto “ora per allora” e provvedere alla corresponsione dello stipendio non corrisposto, ciascuno per la quota parte.
Qualora questa richiesta non venisse accolta dai due Dirigenti ti consiglio di inoltrare una comunicazione in tal senso al Dirigente Regionale della Lombardia allegando la comunicazione del “Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi Vari - Dipartimento Provinciale di Milano”.