Qualcuno di queste colleghe mi supera se vincono il ricorso...
- Curatore:
- Email:
Domanda
Carissimo, le scrivo per porle questa domanda. Nella mia regione *** alla graduatoria provvisoria sono stati fatti dei ricorsi per i seguenti motivi (la graduatoria e quella primaria): a dei colleghi che insegnano dal 1/9/1990 nella scuola elementare e infanzia chi con il titolo di scuola magistrale chi con il diploma di istituto magistrale, avendo preso il titolo di scienze religiose nel 1999; a loro nel calcolare gli anni di servizio non hanno calcolato gli anni dal 1990 fino al primo anno di insegnamento svolto anche con il titolo di ISR. Cioè gli hanno calcolato circa 1,80 punti. Loro hanno fatto ricorso credo al tar del Lazio. Essendo che qualcuna di queste colleghe mi supera se vincono il ricorso lei cosa ne pensa sull'esito del ricorso?
Risposta
Io credo che le due maggiori difficoltà che abbiano incontrato sia i Commissari d'esame che gli stessi insegnanti di religione cattolica sono state:
1. la valutazione degli anni espletati col titolo
2. i titoli di studio.
Una difficoltà molto grossa l'ha creata il punto 2 A/3 del Bando, quando afferma che per poter partecipare al concorso per la scuola dell'infanzia e/o per la scuola primaria è necessario essere in possesso di un "altro diploma di scuola secondaria superiore, congiunto a diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o ad altro titolo ecclesiastico di livello superiore, tra quelli di cui al D.M. 15 luglio 1987".
Sintesi poco felice di quanto afferma l'Intesa al punto 4.4 lettera b) che così recita: "a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana".
Questo significa che è titolo di qualificazione professionale il solo diploma magistrale e che l'ISR è titolo aggiuntivo.
L'ISR non può essere invece titolo aggiuntivo quindi per un diplomato in Ragioneria, ma è titolo di qualificazione professionale per costui.
In conclusione: chi era in possesso sia del diploma magistrale che dell'ISR poteva presentare al concorso come titolo di accesso quello che a lui gli era più comodo, cioè dove aveva conseguito un punteggio maggiore; chi invece aveva un diploma di scuola superiore differente da quello magistrale doveva comunque presentare l'ISR.
Altra difficoltà, che per la verità noi avevamo già presentata al Ministero, è stata il titolo di accesso: molte commissioni hanno voluto prendere in considerazione solo gli anni di servizio espletati col titolo di qualificazione professionale presentato come titolo di accesso; interpretazione sbagliata perché il bando all'allegato 5 così recita: "Per ogni anno di servizio prestato nell'Irc nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, punti 0,60 fino a un massimo di punti 15. Il servizio deve essere prestato, dopo il 1-9-1990, con il possesso del titolo di qualificazione previsto dal DPR 751/85."
Questo significa che gli anni, per valere punti 0,60, devono essere stati espletati con un titolo di qualificazione professionale, ma ripeto, non è scritto da nessuna parte che devono essere espletati con lo stesso titolo di accesso.
Può succedere che un docente abbia presentato come titolo di accesso l'ISR e abbia sempre insegnato alla scuola elementare con il solo diploma Magistrale, ebbene tutti questi anni sono stati espletati col titolo specifico e quindi sono utili ai fini concorsuali.
Ci risulta infine che le Commissioni giudicatrici hanno accettato tale distinzione e si sono regolate in merito.