Firmare la scheda di valutazione?
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Domanda
Egregio dott. Incampo, leggo sul libro di Sergio Cicatelli “Conoscere la scuola”, Brescia 2004, a pag. 266 che, in riferimento alla scuola primaria, l’insegnante specialista di Religione Cattolica è tenuto (oltre a firmare la scheda di valutazione separata per l’Irc) anche a “firmare la scheda di valutazione generale in quanto comunque titolare nella classe”. Vorrei chiederle quali specifici riferimenti normativi possono essere citati a sostegno di questa affermazione dal momento che mi è personalmente difficile argomentare in modo chiaro e incontrovertibile che la titolarità dell’Idr sulla classe si traduce anche nell’obbligo di firma su un documento in cui non si fa riferimento alla sua specifica disciplina, la quale peraltro possiede una sua apposita scheda di valutazione. La titolarità di classe dell’Idr fa si che esso debba essere presente agli scrutini intermedi e finali e, fino all’anno scorso, lo iscriveva di diritto alla commissione di esame di V elementare, ma, secondo me, la firma sulla scheda di valutazione generale non può essere assimilata a questi casi, anche perché non ho trovato nella legislazione scolastica, relativa alla R.C. e poi all’I.R.C., dal 1930 ad oggi alcun documento che in qualche modo faccia riferimento ad una tale eventualità. Se però mi sbaglio, come sarà possibile difenderci da quegli insegnanti che negli anni passati mai avrebbero permesso ad un Idr di firmare la scheda generale e che però ora, se messi di fronte ad un chiaro obbligo in tal senso degli Idr, potrebbero mettere in difficoltà gli stessi Idr accusandoli di inadempienza? Le sarò molto grato se vorrà aiutarmi. Con stima.
Risposta
Faccio presente che l’interlocutore fa riferimento ad una situazione ormai superata dalla vigente normativa che parla di piani personalizzati e dà indicazioni per una scheda nuova con valutazioni dei docenti responsabili delle varie discipline.
La Circolare Ministeriale numero 85 del 3 dicembre 2004 avente per Oggetto: Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, alla lettera f dal paragrafo “A” intitolato Evoluzione del quadro normativo così leggiamo “Gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativi, rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, dispongono che siano affidate alla competenza dei docenti dell’équipe pedagogica (docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio): la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni; la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo; l’eventuale non ammissione alla classe successiva all’interno del periodo biennale; la certificazione delle competenze acquisite dall’alunno; l’accertamento della validità dell’anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I grado, in relazione al numero delle frequenze delle attività didattiche (non inferiori ai tre quarti del monte ore annuo personalizzato).
Questo significa che avendo l’alunno, o chi per esso, chiesto di avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica, questo entra a far parte del piano di studio personalizzato di quell’alunno e quindi l’insegnante di quella disciplina è obbligato a compilare e firmare con tutti i docenti dell’equipe pedagogica l’unica scheda di valutazione.