Altri titoli valutabili
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Domanda
Caro don Mangiarotti, mi chiamo *** registrata nel suo sito, sono una IRC di scuola Elementare nella Diocesi di *** dove insegno Religione Cattolica da circa 20 anni e da 5 ho orario di cattedra. Purtroppo è la terza volta che Le scrivo, ma non ho mai avuto risposta in materia. Presentando la domanda per il concorso, ho letto molto attentamente le sue risposte sul modo di indicare i vari titoli posseduti. Chiaramente in tante sue risposte date, si leggeva che per l’insegnamento nella scuola Elementare, il diploma di scuola materna equiparato a diploma di 2° grado poteva essere congiunto con il diploma superiore di Magistero ISSR, quindi era ritenuto valido come titolo di accesso. Facendo salvo il principio come da Lei tante volte sostenuto del maggior vantaggio per l’interessato. Da ricerche effettuate con l’aiuto di esperti, sono venute fuori alcune sentenze del Consiglio di Stato che con pareri vari asserivano l’equipollenza del diploma in questione come diploma di 2° grado: Consiglio di Stato parere n° 549 del 21/04/1960 ribadito da: - Sezione VI del 13/02/1965 ricorso Battistioli O.R.M.I. (consiglio di Stato del 1965 pag. 317 - Sezione VI 669 del 10/11/1967 (Ricorso Confuorto contro il Ministero P.I. pag 2266 - Sezione VI n° 155 del 21/03/69 (Ricorso Straordinario contro il Provveditore agli studi di Napoli) pag. 439. Ebbene la sottoscritta ha indicato nella sezione “D” punto “c”. 1) Diploma di Magistero ISSR congiunto con diploma di Scuola Materna come diploma di 2° grado; 2) Come altri titoli valutabili ovviamente diploma di Istit. Magistrale (0,50 Punti) e diploma di Scienze Relig. (ISR) Punti 0,50. Le mie prime domande a Lei, prima che uscisse la graduatoria provvisoria, erano proprio queste. Era corretto indicare in tal modo i sunnominati titoli per avere massimo vantaggio? Avrà intuito che lo 0,50 del diploma Magistrale non è stato assegnato in quanto andava a sostituire il diploma di scuola Materna non ritenuto valido. Facendo regolare ricorso alla Commissione Regionale della Campania, la sottoscritta non ha avuto nemmeno una risposta sull’esito del ricorso, ovviamente negativo (come da graduatoria definitiva). Immaginava Lei don Gabriele che quello 0,50 non dato, non faceva entrare la sottoscritta nel range del 70% utile per avere il ruolo, e quindi dopo aver insegnato per 5 anni con orario di cattedra uscirà fuori per 0,20 punti? Per cui nella Diocesi (poche ore e molti insegnanti - 500 ore e 30 IRC) dove il 70% equivale a 15 cattedre, vi sono insegnanti in un fazzoletto di 0,50 punti che vanno dal 12° al 17° posto. La sottoscritta è 17° e per 0,20 punti perderà ruolo e orario di insegnamento sarà portato a 12 ore per mancanza do ore (dichiarazione del Direttore Diocesano). Dopo circa 20 anni di insegnamento, questo è il frutto di un concorso che doveva sanare tanti sconci? Lei che è un autorevole membro della commissione presso la CEI, lo riferisca nelle sedi opportune, riferisca che persone giovani entrate da pochi anni ad insegnare, si trovano ad essere tra i primi posti, buttando fuori dal ruolo persone ultracinquantenni a causa di una ordinanza ministeriale dagli incredibili, zoppicanti e nebulosi articoli di valutazione, creando entropia facendo nascere casi tanto assurdi, come quello che sto vivendo io. Mi perdoni lo sfogo, la mia domanda ora è questa, circa l’equiparazione del diploma di scuola Materna, è fondato un’eventuale ricorso al TAR, invocando le varie sentenze del Consiglio di Stato che dichiaravano il diploma in questione, diploma di 2° grado e quindi poter avere quel maledetto 0,50 punti sufficienti per farmi entrare nei primi quindici posti utili per il ruolo? Senza contare che la scrivente è anche invalida civile 46%, ma nella documentazione prodotta, non ha potuto esibire il certificato di disoccupazione, e come poteva? Con punti 10,2 di servizi o cortesemente si vada a guardare sul sito dello SNADIR, le persone che hanno avuto per la Campania la riserva “N”, e quanti anni di insegnamento avevano! Per sua informazione, un funzionario del Provveditorato di Caserta, preposto per la valutazione di tali titoli, in un colloquio avuto con un conoscente di chi scrive, ha avuto la sfacciataggine di dire le sentenze del Consiglio di Stato in questione, per lui erano carta straccia e le riserve “N” date, erano frutto di regolare certificazione di disoccupazione. Viviamo in un mondo di lupi. Gentile don Mangiarotti, mi perdoni, ma l’amarezza e lo sconforto hanno preso il sopravvento. Per lo meno Lei, sia gentile, mi dia un consiglio su come fare per quello che Le ho richiesto. Infinitamente grazie.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che per insegnare religione cattolica nella scuola elementare l’Intesa, al punto 4.4 b), e quindi di conseguenza anche il Bando, prevede che se l’insegnamento non viene impartito dai docenti di classe, esso può essere affidato: “a chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.”
Quindi insegnando tu alla scuola elementare eri in possesso di tre titoli di qualificazione professionale previsti dall’Intesa:
1. Diploma Magistrale
2. Istituto di Scienze Religiose (ISR)
3. Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR)
Ti ricordo che il diploma della scuola magistrale è titolo di accesso solo nella scuola dell’infanzia (ex scuola materna).
Questo significa che potevi presentare, come titolo di accesso alla scuola elementare, il solo diploma magistrale, il diploma di scuola materna o magistrale congiunto all’ISSR o all’ISR.
Avendo tu presentato come titolo di accesso “il Diploma di Magistero ISSR congiunto con diploma di Scuola Materna come diploma di 2° grado” avrai avuto sicuramente il punteggio riferito alla votazione da te riportata sul Diploma di Magistero ISSR.
Questo significa che avendo presentato “il Diploma di Magistero ISSR congiunto con diploma di Scuola Materna come diploma di 2° grado” il diploma di scuola magistrale ti è stato riconosciuto come titolo di scuola secondaria superiore (per la verità tale riconoscimento ti è stato già fatto in precedenza dall’ Istituto Superiore di Scienze Religiose che ha accettato l’iscrizione a tale scuola).
Assolutamente non potevi presentare il diploma magistrale come titolo aggiuntivo all’ISSR, perché titolo inferiore.
In conclusione: non potevi aver diritto ad altri 0,50 punti aggiuntivi, perché per godere di tale diritto “…i titoli devono essere di grado superiore…” (Cfr. lettera g della nota h dell’Allegato 5 del Bando intitolato “Tabella di valutazione”.