Valutazione del servizio di insegnamento di religione cattolica

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Domanda


Siamo due IdR della diocesi di *** e vorremmo sapere quale sarà nella tabella di valutazione dei titoli il punteggio attribuito agli anni di servizio. In particolare ci preme conoscere se ci sarà una differenza di valutazione per gli anni di servizio prestati prima del conseguimento del titolo di accesso, visto che nella Diocesi è stato assegnato l'incarico annuale nelle scuole materne ed elementari, prima di tale conseguimento, solo a chi era in possesso del diploma magistrale, considerato abilitante. E se fosse stato assegnato non solo a chi non era in possesso di tale diploma magistrale, ma non frequentava nessun corso per il conseguimento dei titoli di qualificazione previsti dall'Intesa, come verrà valutato in questo caso il servizio? Vista l'importanza che rivestono i titoli di servizio nell'espletamento del primo concorso e vista la situazione, nella quale molti IdR ci troviamo con poca differenza negli anni di servizio, in che modo inciderà la valutazioni dei titoli culturali posseduti, fra i quali molti di noi hanno conseguito le abilitazioni per l'insegnamento nella scuola statale, sul punteggio complessivo di ogni IdR? A parità di punteggio quali elemento consentirà l'entrata in ruolo del 70% degli IdR previsto dalla Legge? Sarà possibile, secondo il vostro parere, partecipare al primo concorso contemporaneamente nei diversi ordini di scuola, visto che il titolo posseduto consente l'accesso all'insegnamento dalla scuola materna alla secondaria superiore? Fiduciosi di una sua sollecita risposta, in grado di chiarire tali dubbi, la salutiamo

Risposta


Per prima cosa chiariamo la natura del rapporto di lavoro dell'insegnante di religione cattolica (IdR).
Fino all'anno scolastico 1985/86 l'IdR poteva essere nominato:
1. Incaricato annuale
2. supplente temporaneo
Fino a quella data non era richiesto nessun titolo di qualificazione professionale per gli incaricati.
Il supplente temporaneo era chi sostituiva l'incaricato annuale.
Dall'anno scolastico 1986/87 all'anno scolastico 1989/90, l'insegnante di religione cattolica senza titolo di qualificazione professionale, poteva esser ancora nominato come incaricato annuale, l'Intesa prevedeva infatti che l'insegnamento della religione poteva "essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle Facoltà o agli Istituti di cui al punto 4.5 (Cfr. punto 4.6.1), perché "I titoli di qualificazione professionale indicati ai punto 4.3. e 4.4. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91" (Cfr. punto 4.6).
Chi non aveva i requisiti sopra descritti non poteva essere nominato incaricato annuale, ma supplente temporaneo che successivamente verrà corretto in supplente annuale (Cfr. Circolare Ministeriale numero 182 dell'1.7.1991).
Dall'anno scolastico 1990/91 si poteva essere nominato come:
1. Incaricato annuale
2. Supplente annuale
3. Supplente temporaneo
"Con la nuova Intesa intervenuta il 13 giugno 1990 fra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana, si è venuta a creare la casistica dei docenti di religione designati e nominati per l'insegnamento nelle scuole secondarie statali che risultano privi del titolo di specializzazione richiesto dall'intesa stessa a partire dall'anno scolastico 1990/91.
Per la mancanza del titolo i docenti di cui trattasi sarebbero stati definiti 'supplenti temporanei' e, in quanto tali assoggettabili alla disciplina giuridico-economica prevista per la tale categoria di personale.
Va, però, tenuto presente che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle condizioni descritte
(cioè senza titolo, n.d.a.) è da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l'assegnazione va considerata come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 1 settembre - 31 agosto di ogni anno scolastico …" (Cfr. Circolare Ministeriale numero 182 dell'1.7.1991).
Quindi a partire dall'anno scolastico 1990/91 alla figura dell'incaricato annuale si affianca un'altra: il supplente annuale, cioè il docente di religione sfornito del titolo di qualificazione professionale.
A tal proposito si precisa che tra i profili di qualificazione professionale per poter insegnare religione nella scuola elementare e materna al punto 4.4 b) dell'Intesa leggiamo: "A chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4 (idoneità, n.d.a.); oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana."
Questo significa che chi è in possesso del diploma magistrale e dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano è in possesso del titolo di qualificazione professionale previsto dall'intesa.
Dalla domanda si evince che avete sempre insegnato col titolo di qualificazione professionale, quindi sempre da incaricati, perché in possesso del titolo prescritto dall'Intesa al punto 4.4 b).
Sicuramente ci sarà una differenziazione nella valutazione degli anni di servizio per chi ha insegnato come incaricato annuale e chi come supplente annuale.
Allo scrivente risulta che difficilmente verranno presi in considerazione gli anni svolti come supplente annuale.
Relativamente alla partecipazione a più concorsi, è il caso di ricordare che per poter partecipare al concorso oltre al titolo è necessario anche il possesso del decreto di idoneità rilasciato dall'Ordinario; ma sicuramente essi verranno espletati in un unico giorno e quindi sarà impossibile partecipare ad entrambi.
Cerchiamo di sottolineare le modalità concorsuali che sono definite con chiarezza dal comma 3 dell'articolo 7 del testo che così recita: "Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti della dotazione organica di cui all'articolo 2. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nella dotazione organica durante il periodo di validità del concorso."
Questo significa che la commissione di esame del concorso compilerà l'elenco tenendo conto:
1. Del risultato delle prove,
2. Dei titolo di qualificazione professionale secondo l'Intesa.
A queste due condizioni bisognerà aggiungerne una terza, ma solo per il primo concorso, e precisamente quella prevista dal comma 1 dell'articolo 5, cioè gli anni di servizio prestati come insegnante di religione cattolica; infatti detto comma recita: "Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titoli anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica…"
E quindi l'elenco verrà formulato tenendo conto:
1. Del risultato delle prove,
2. Dei titolo di qualificazione professionale secondo l'Intesa
3. Gli anni di servizio prestati come insegnante di religione cattolica.
Per tutto il resto aspettiamo i decreti attuativi.