Un po' di legislazione scolastica...e TFR
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Domanda
Salve, come lei ben sa, l'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare è stato impartito a decorrere dall'anno scolastico 1986/87. Per tutti i docenti l'inizio di quella supplenza annuale avvenne dopo il 1° settembre. Le chiedo se i docenti di religione al momento del collocamento a riposo riceveranno per quell'anno l'indennità di fine servizio? Le chiedo ancora se la risposta fosse negativa (mi hanno già parlato di riscatto a titolo oneroso) se può essere richiesto limitatamente all'anno scolastico 1986/87 la liquidazione del t.f.r. Grazie.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che la religione cattolica nella scuola elementare non viene impartita dall'anno scolastico 1985/86, ma…
Con la legge numero 3725, il 13 novembre 1859, veniva disciplinata l'organizzazione scolastica pubblica nel Regno di Sardegna, quella che è passata alla storia come legge Casati.
E solo dopo il 1861 fu estesa all'intero territorio nazionale.
La Legge prevedeva, tra l'altro, l'insegnamento della religione cattolica e lo riteneva prima disciplina obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado e inoltre stabiliva che nella scuola elementare dovesse essere impartita dal maestro di classe.
Ancora la stessa legge stabiliva che la religione cattolica fosse materia d'esame e l'esame finale si sarebbe dovuto tenere alla presenza del Parroco.
Con Circolare ministeriale numero 274 del 29 settembre 1870 l'allora ministro della Pubblica Istruzione Cesare Correnti rese facoltativo tale insegnamento prevedendo esplicita richiesta da parte dei genitori.
La legge numero 3198 del 23 giugno 1877 aboliva il direttore spirituale nelle scuole secondarie e quindi di conseguenza anche l'insegnamento della religione cattolica in quelle scuole.
La legge Coppino, legge numero 3691 del 15 luglio 1877, che stabiliva l'obbligo dell'istruzione elementare, non prevedeva l'insegnamento della religione cattolica, ma "lo studio delle prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino".
Questa dizione fece pronunziare il Consiglio di Stato, che con parere del 17 maggio 1878, affermò cha la legge Coppino "nulla aveva innovato al disposto della legge 13 novembre 1859 sull'obbligo di comprendere tra le materie d'insegnamento anche l'istruzione religiosa".
In seguito dell'argomento si interessarono:
La legge Orlando, legge numero 407 dell'8 luglio 1904…
Il regolamento Rava, Regio Recreto numero 150 del 1908…
La riforma Gentile, legge numero 2185 del 1 ottobre 1923…
Il Concordato Lateranense del 1929…
La legge numero 824 del 5 giugno 1930…
La Costituzione italiana in modo particolare l'articolo 7…
La revisione del Concordato, legge 121 del 25 marzo 1985…
L'Intesa tra CEI e Ministero della Pubblica Istruzione del 16.12.1985…
Ancora un'Intesa tra CEI e Ministero della Pubblica Istruzione del 13 giugno 1990…
E' un excursus dal quale si evince che l'insegnamento della religione cattolica c'è sempre stato.
A partire dall'anno scolastico 1986/87 il maestro non è più obbligato ad insegnare religione cattolica, ma per farlo dovrà dichiararsi disponibile e dovrà essere in possesso del decreto di idoneità dell'Ordinario diocesano competente per territorio.
Relativamente alla domanda ricordo che l'attuale normativa prevede per il personale a tempo determinato la riscossione del TFR solo per il servizio prestato a partire 30 maggio 2000 in poi, mentre per gli anni precedenti bisognerà produrre domanda per il riscatto.