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Ricostruzione di carriera: ragioni strutturali

Domanda


Gent.mo Don Gabriele, sono un Irc della diocesi di ***. Ho letto con attenzione le pagine relative alla ricostruzione di carriera; non mi è ben chiaro il punto relativo alle "questioni strutturali", nel senso che nella mia situazione, insegnando in due scuole, a volte ho prestato servizio per 12 o più ore, a volte per meno di 12 ore, essendo in servizio in una sede staccata dove le ore oscillavano appunto da 12 a 9 a seconda degli anni,a cui dovevo sempre sommare altre ore in altra scuola, sempre come spezzoni. Però per 5 anni ho insegnato per meno di 12 ore settimanali e volevo sapere se anche queste possono essere conteggiate nella ricostruzione di carriera con la motivazione che appunto la sede staccata non poteva avere più classi di queste,oppure il limite di 12 è in ogni caso tassativo e,in caso affermativo,come devo documentare le ragioni strutturali (con dichiarazione della Curia o della scuola); spero di non essere stato troppo contorto e in ogni caso resto a disposizione per chiarimenti. Un augurio di buone feste.

Risposta


Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 1995 al comma 7 dell'articolo 66 così recita: "Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi 6 e 7".
Ma che cosa afferma l'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 312 dell'11 luglio 1980?
In esso leggiamo: "Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera… con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra".
Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due:
1. Quattro anni di insegnamento;
2. L'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.
La CM numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto "Applicazione dell'articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione" chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: "Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
1. Quattro anni di servizio di insegnamento di religione,
anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
2. Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra
".
Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con 18 ore, ma anche ad orario parziale e trovarsi nell'anno in cui si fa domanda di ricostruzione con 18 ore settimanali.
Le "ragioni strutturali" migliorano solo la seconda condizione e non la prima.
Mi spiego meglio.
La prima volta che troviamo la dizione "ragioni strutturali" è nel DPR 399 del 23 agosto 1988 e precisamente al comma 7 dell'articolo 3 che tra l'altro così afferma: "…le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne o elementari, nonché, qualora sia imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie".
Nella CM numero 36 del 28 gennaio 1989 avente per oggetto "Applicazione del DPR n. 399/88 (contratto scuola 1988/90). Trattamento economico.", si legge ancora che le "ragioni strutturali saranno individuate con una successiva circolare ministeriale".
Con la CM numero 206 del 26 luglio 1990 vengono precisate le modalità per individuare le ragioni strutturali.
Questo significa che un IdR che ha maturato almeno quattro anni di insegnamento e che invece di avere 18 ore settimanali, nell'anno in cui fa domanda di ricostruzione, ne ha tra 12 e 17 ore settimanali imposte da ragioni strutturali, può fare domanda di ricostruzione.
Sempre secondo la Circolare Ministeriale numero 206/90 sarà l'Ordinario diocesano nella proposta di nomina a dichiarare che al docente vengono propose tra le 12 e le 17 ore settimanali per ragioni strutturali "dopo aver proceduto alla costituzione di posti comportanti un orario settimanale di insegnamento pari a 18, le ore residue non consentono - anche tra più scuole o istituti, secondo i criteri della formazione delle cattedre-orario - che la costituzione di posti di insegnamento per un numero di ore inferiore alle 18 settimanali, purché entro il limite minimo delle 12 ore." (Cfr. CM numero 206 del 26 luglio 1990)
Per completezza riporto la Circolare Ministeriale numero 206 del 26 luglio 1990 che ha per oggetto: Docenti di religione della scuola secondaria con orario di insegnamento non inferiore alle 12 ore settimanali. Applicazione comma 7, dell'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. Individuazione delle "ragioni strutturali".

Con C.M. prot. 2207/1010/GL, C.M. 28 gennaio 1989, n. 36 contenente le disposizioni per l'aggiornamento del trattamento economico spettante al personale del comparto scuola, in applicazione del D.P.R. n. 399/88, questo Ministero ha fatto riserva di impartire, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti in materia, specifiche istruzioni in ordine alla individuazione della ricorrenza di ragioni strutturali che determinano l'attribuzione di un orario settimanale di insegnamento inferiore alle 18 ore settimanali, purché entro il limite delle 12 ore settimanali al personale insegnante di religione, con l'anzianità di servizio prevista dall'ultimo comma dell'art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312. La sussistenza delle predette ragioni strutturali, infatti, consente l'attribuzione del beneficio della progressione economica e di carriera, al pari dei docenti laureati della scuola secondaria superiore.
Va innanzi tutto premesso che la costituzione di un posto di insegnamento per orario parziale - pari alle 12 ore settimanali - che dipenda soltanto da particolari esigenze che possono emergere in sede di raggiungimento dell'intesa tra capo d'istituto ed ordinario diocesano, tenuto anche conto di situazioni già consolidate in ordine alla nomina dei docenti, non consente l'attribuzione del beneficio di cui al comma 7 dell'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
Ciò premesso, si chiarisce che, nella scuola secondaria, le "ragioni strutturali", che possono concretizzare la costituzione di posti per un numero di ore settimanali di insegnamento inferiore a cattedra, sono quelle collegate con il numero delle classi e dei corsi funzionanti nelle singole istituzioni scolastiche, distinte, rispettivamente, in scuola materna ed elementare da un lato e scuola secondaria dall'altro.
Si ha quindi, nella scuola secondaria, ricorrenza delle ragioni strutturali qualora, dopo aver proceduto alla costituzione di posti comportanti un orario settimanale di insegnamento pari a 18, le ore residue non consentono - anche tra più scuole o istituti, secondo i criteri della formazione delle cattedre-orario - che la costituzione di posti di insegnamento per un numero di ore inferiore alle 18 settimanali, purché entro il limite minimo delle 12 ore.
Di conseguenza, l'applicazione dei benefici contrattuali, in ordine alla progressione economica, (ancorché in misura proporzionale all'orario settimanale prestato), potrà essere riconosciuta ai docenti nominati su posti di insegnamento per un numero almeno pari a 12 ore settimanali dopo aver operato secondo i criteri che precedono.
Per quanto innanzi precisato, in sede di raggiungimento della intesa con i capi di istituto, l'ordinario diocesano dovrà fare espressa menzione della ricorrenza o meno di ragioni strutturali nel caso di designazione di docenti per un numero di ore compreso tra le 12 e le 17 settimanali. Il capo d'istituto interessato, nell'ipotesi di ricorrenza di ragioni strutturali, così come nel comunicato dall'ordinario diocesano, dovrà far risultare la predetta circostanza nel provvedimento formale di nomina, che sarà inviato al Provveditore agli Studi ai fini del riscontro della ricorrenza delle ragioni strutturali.

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