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Quante ore di insegnamento?

Domanda


Gentile Professor Incampo, avremmo bisogno di conoscere la normativa in merito alle ore eccedenti (o aggiuntive) alle elementari e alle materne: cioè i casi di 24 (più la programmazione) o 25 ore frontali. Precisamente avremmo bisogno di sapere se, per esempio, su un monte ore di 24, sia possibile nominare una sola persona già da subito, e se, a nomina fatta, causa incremento di una classe o sezione è possibile assegnare lo spezzone (fino a che tetto), cosa deve riportare la nomina, e, soprattutto da chi vengono retribuite e come deve essere steso il contratto sia che venga fatto da una sola scuola, sia che l'incarico sia su più scuole. Grazie mille!

Risposta


L'articolo 41 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1995 - intitolato Attività di insegnamento - al comma 1 così recita: "L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali."
Per la scuola elementare sempre l'articolo 41, ma al comma 2 così leggiamo "Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare …alla programmazione didattica".
La Circolare Ministeriale numero 366 del 24 luglio 1996 afferma che gli Insegnanti di religione cattolica della Scuola elementare che hanno un orario settimanale di insegnamento di 12 ore, 14 ore e 16 ore hanno diritto ad una attribuzione di un'ora di programmazione portando il loro contratto di lavoro rispettivamente a 13 ore, a 15 ore e a 17 ore settimanali, chi invece è destinatario di una proposta di nomina per 18 ore, 20 ore e 22 ore settimanali di insegnamento ha diritto a due ore di programmazione portando così il contratto di lavoro rispettivamente a 20 ore, 22 ore e 24 ore settimanali.
Questo significa che di norma l'insegnante della scuola elementare non potrà superare 24 ore settimanali, comprensive anche della programmazione, sia esso maestro di classe o specialista di religione; e che l'insegnante della scuola materna non potrà superare 25 ore settimanali, sia essa maestra di sezione o specialista di religione.
Tuttavia in presenza di disponibilità di spezzoni orari fino ad un massimo di sei ore settimanali, il Dirigente scolastico potrà attribuire le stesse ore all'insegnante in servizio in quella scuola e che si renda disponibile ad accettarle prima di procedere, per quelle stesse ore, alla stipula di contratto a tempo determinato con altro docente; naturalmente tutto avverrà sempre d'intesa tra il Dirigente scolastico di quella scuola e l'Ordinario diocesano competente per territorio.
Inoltre ai docenti dichiaratisi disponibili alle sostituzioni di colleghi assenti, possono essere attribuite e retribuite ore aggiuntive per un massimo di sei ore settimanali (Cfr. articolo 70 del CNNL del i995).
Giova ricordare che ogni Dirigente scolastico conosce perfettamente quante ore il docente fa nella sua scuola e quante ne fa in altre, perché naturalmente tutto questo viene sottoscritto nel contratto individuale di lavoro.

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