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Posso insegnare religione senza titolo?

Domanda


Gentile Don Mangiarotti, mi chiamo *** e scrivo dalla provincia di ***. Sono un laureato in Economia (abilitato per l'insegnamento nella classe di concorso 19/A tramite concorso ordinario) e iscritto al primo anno per il conseguimento del Diploma in Scienze Religiose. La domanda che desidero sottoporre alla Vostra gentile attenzione si articola in tre punti. 1) Posso presentare domanda per insegnare religione nelle scuole di ogni ordine e grado (anche come supplente) senza avere completato il triennio e quindi senza ancora aver conseguito il diploma in Scienze Religiose? In pratica, esiste la possibilità di insegnare e frequentare il corso contemporaneamente? 2) In caso affermativo, qual è la procedura da adottare e a chi bisogna presentare domanda? 3) Sempre in caso affermativo, è possibile presentare domanda presso diocesi o scuole localizzate in regioni diverse da quella dove si trova l'Istituto di Scienze Religiose presso il quale sono attualmente iscritto per il conseguimento del suddetto Diploma? Nell'attesa di una sua gradita risposta la ringrazio anticipatamente.

Risposta


Il punto 4.3 d) dell'Intesa prevede tra i titoli di qualificazione professionale anche un "diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana".
Quindi solo dopo aver conseguito l'Istituto di scienze religiose sarai in possesso dei titoli di qualificazione professionale.
La Circolare Ministeriale numero 182 del 1 luglio 1991 afferma che pur non avendo il titolo di qualificazione professionale si può insegnare non come incaricati annuali, ma come supplenti annuali, infatti leggiamo "Va, però, tenuto presente che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle condizioni descritte (cioè senza titolo, n.d.a.) è da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l'assegnazione va considerata come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 1 settembre - 31 agosto di ogni anno scolastico…"
Quanto poi alla domanda numero 3 si precisa che le domande possono essere fatte anche in diocesi diverse, ma sarà l'Ordinario diocesano di tali diocesi a dare il decreto di idoneità che è valido solo per quelle diocesi.

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