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Orario particolare per gli IdR pendolari?

Domanda


Sono un'insegnante di Religione Cattolica. Poiché sono pendolare impossibilitata a raggiungere l'istituto per la prima ora di lezione a causa della mancanza di mezzi pubblici, e dato che ho già avuto qualche discussione in merito, vorrei sapere se ci sono agevolazioni o leggi che tutelano l'insegnante pendolare. Grazie.

Risposta


Il punto 2.1 lettera a) dell'Intesa recita: "il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni".
E il punto 2.2 sempre dell'Intesa afferma: "Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese. La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe."
Da quanto scritto si rileva che è possibile che l'ora di religione possa essere messa sia alla prima che all'ultima ora come per tutte le discipline.
E' chiaro tuttavia che in presenza di oggettive situazioni collegate ai mezzi pubblici di linea una eventuale richiesta di modifica dell'orario dovrebbe essere accolta se opportunamente e debitamente documentata.
E' pur vero che è venuto meno l'obbligo di residenza nella sede ove si presta servizio, ma rimane tuttavia a carico del dipendente l'osservanza dell'orario di servizio.

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