Condividi:

Magna cum laude probata

Domanda


Carissimo Don Pinuccio, ho appena conseguito il Magistero in Scienze Religiose a Roma presso la Regina Apostolorum, ho ricevuto il certificato ottenendo la qualifica di Magna cum laude probata, mi chiedevo a quanto effettivamente corrisponde. E' il massimo? L'ho conseguito a distanza per questo non ho avuto modo di chiederlo di persona! Ho fatto un mese di supplenza a Milano. Mi chiedevo negli elenchi diocesani quali regole ci sono? Siamo solo due ad aver conseguito il Magistero, le uniche; ma il responsabile diocesano mi ha risposto che nonostante il titolo in più e la supplenza svolta rispetto alle altre persone inserite nell'elenco, io non verrò inserita più avanti. Si tratta di un elenco di anzianità, non di una graduatoria! E poi quest'anno il concorso ha complicato tutto! Quali sono allora le regole rispetto a chi non ha vinto il concorso ma che insegnano da tanti anni? Sono confusa le chiedo per favore di rispondermi!! La ringrazio anticipatamente!

Risposta


Gli elenchi diocesani vengono predisposti con criteri che l'Ordinario Diocesano ritiene più opportuni e non quindi da criteri che si potrebbero immaginare nazionali.
Questo significa che se l'Ordinario del luogo riterrà opportuno quantizzare con dei punti chi è in possesso del titolo con votazione "Magna cum laude probata" sarà libero di farlo, così come sarà libero di farlo se non lo ritiene opportuno.
Non esiste nessuna normativa che obblighi l'Ordinario a formulare gli elenchi in un certo modo, ma è lo stesso Ordinario a definirli tenendo presente il numero 804 del Codice di Diritto Canonico che così recita: "l'Ordinario del luogo si dia premure che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica".
L'insegnamento della religione cattolica è un insegnamento concordatario, per cui alcune procedure sono differenti dagli altri insegnamenti.
A proposito del concorso ti ricordo che solo il 70% delle cattedre viene messe a concorso mentre per il restante 30% il comma numero 10 dell'articolo numero 3 della legge 186/03 recita testualmente: "Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.".
Questo significa che i posti vacanti e disponibili eccedenti il 70%, cioè il 30%, verranno occupati da insegnanti proposti dall'Ordinario diocesano competenti per territorio: a quel 30% apparterranno sia chi non entra nel 70% dei vincitori di concorso, sia chi non lo ha superato e sia chi non ha partecipato.
A decidere se un insegnante di religione entri o meno nel 30% delle cattedre restanti è sempre Ordinario diocesano.

Vai a "Domande e Risposte"