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E' obbligatorio il diploma dell'ISR?

Domanda


Carissimo don Gabriele, sono un'insegnante di religione di scuola elementare. Insegno dall'anno scolastico 1990/91 e sempre con cattedra. Leggendo le risposte del sito ho capito che potrei avere la ricostruzione di carriera. La mia difficoltà è che secondo il dirigente non ho il requisito del titolo. Sono in possesso del diploma magistrale e secondo il Dirigente dovrei avere anche il diploma dell'Istituto di Scienze Religiose. La mia domanda è semplice: ho diritto alla ricostruzione o ha ragione il mio dirigente scolastico? Approfitto della presente per ringraziarti del lavoro che svolgi: ho scoperto il tuo sito a scuola, lo leggono tutti, soprattutto la rubrica delle Domande e Risposte. Grazie.

Risposta


Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 1995 al comma 7 dell'articolo 66 così recita: "Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi 6 e 7".
Ma che cosa afferma l'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 312 dell'11 luglio 1980?
In esso leggiamo: "Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera… con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra".
Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due:
1. Quattro anni di insegnamento;
2. L'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.
La CM numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto "Applicazione dell'articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione" chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: "Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
1. Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
2. Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra."
Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con 18 ore, ma anche ad orario parziale e trovarsi nell'anno in cui si fa domanda di ricostruzione con 18 ore settimanali.
Però il comma 7 dell'articolo 3 del DPR 399 del 23.8.1988 ha esteso i suddetti benefici "anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore nelle scuole materne ed elementari".
A differenza dei docenti di scuola secondaria, quindi, nella scuola primaria l'anno in cui il docente fa domanda di ricostruzione dovrà essere destinatario di un contratto di non meno di dodici ore settimanali.
La Circolare Ministeriale numero 77 del 24.3.1990 ha chiarito che i quattro anni possono essere stati svolti "anche in modo discontinuo ed ad orario parziale, sia nella scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie".
Incominciamo subito col rispondere che gli anni svolti senza titolo di qualificazione professionale non sono utili ai fini della ricostruzione di carriera: infatti la Circolare Ministeriale numero 43 del 19 febbraio 1992 tra l'altro afferma: "A decorrere dal primo settembre 1990 i servizi prestati nell'insegnamento della religione cattolica concorrono a determinare la progressione economica… solo se i docenti risultano in possesso dei requisiti richiesti ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.2 dell'Intesa".
A questo punto bisogna chiedersi quali sono i titoli di qualificazione professionale per poter insegnare religione cattolica?
I titoli di qualificazione professionale sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa.
E al punto 4.4. dell'Intesa così leggiamo: "Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonee dall'Ordinario diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato: a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'Ordinario diocesano;
b)
a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana".
Questo significa che sicuramente puoi far domanda di ricostruzione di carriera, perché sei in possesso anche del titolo di qualificazione professionale previsto dal punto 4.4 lettera b) dell'Intesa (DPR 751/85).

E' obbligatorio il diploma dell'ISR?

Domanda


Carissimo don Gabriele, sono un'insegnante di religione di scuola elementare. Insegno dall'anno scolastico 1990/91 e sempre con cattedra. Leggendo le risposte del sito ho capito che potrei avere la ricostruzione di carriera. La mia difficoltà è che secondo il dirigente non ho il requisito del titolo. Sono in possesso del diploma magistrale e secondo il Dirigente dovrei avere anche il diploma dell'Istituto di Scienze Religiose. La mia domanda è semplice: ho diritto alla ricostruzione o ha ragione il mio dirigente scolastico? Approfitto della presente per ringraziarti del lavoro che svolgi: ho scoperto il tuo sito a scuola, lo leggono tutti, soprattutto la rubrica delle Domande e Risposte. Grazie.

Risposta


Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 1995 al comma 7 dell'articolo 66 così recita: "Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi 6 e 7".
Ma che cosa afferma l'ultimo comma dell'articolo 53 della legge 312 dell'11 luglio 1980?
In esso leggiamo: "Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera… con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra".
Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due:
1. Quattro anni di insegnamento;
2. L'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.
La CM numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto "Applicazione dell'articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione" chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: "Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
1. Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
2. Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra."
Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con 18 ore, ma anche ad orario parziale e trovarsi nell'anno in cui si fa domanda di ricostruzione con 18 ore settimanali.
Però il comma 7 dell'articolo 3 del DPR 399 del 23.8.1988 ha esteso i suddetti benefici "anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore nelle scuole materne ed elementari".
A differenza dei docenti di scuola secondaria, quindi, nella scuola primaria l'anno in cui il docente fa domanda di ricostruzione dovrà essere destinatario di un contratto di non meno di dodici ore settimanali.
La Circolare Ministeriale numero 77 del 24.3.1990 ha chiarito che i quattro anni possono essere stati svolti "anche in modo discontinuo ed ad orario parziale, sia nella scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie".
Incominciamo subito col rispondere che gli anni svolti senza titolo di qualificazione professionale non sono utili ai fini della ricostruzione di carriera: infatti la Circolare Ministeriale numero 43 del 19 febbraio 1992 tra l'altro afferma: "A decorrere dal primo settembre 1990 i servizi prestati nell'insegnamento della religione cattolica concorrono a determinare la progressione economica… solo se i docenti risultano in possesso dei requisiti richiesti ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.2 dell'Intesa".
A questo punto bisogna chiedersi quali sono i titoli di qualificazione professionale per poter insegnare religione cattolica?
I titoli di qualificazione professionale sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa.
E al punto 4.4. dell'Intesa così leggiamo: "Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonee dall'Ordinario diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato: a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'Ordinario diocesano;
b)
a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana".
Questo significa che sicuramente puoi far domanda di ricostruzione di carriera, perché sei in possesso anche del titolo di qualificazione professionale previsto dal punto 4.4 lettera b) dell'Intesa (DPR 751/85).

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