Dall'obbligo scolastico al diritto-dovere all'istruzione
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Domanda
Siccome con la Riforma Moratti si è passati dall'obbligo scolastico al diritto-dovere all'istruzione, come è possibile che in caso di mancato adempimento del dovere d'istruzione si applichino a carico dei responsabili le sanzioni previste? Se non è più obbligo, perché?
Risposta
L'obbligo scolastico rappresenta un elemento fondamentale per indicare la qualità del sistema formativo. Di obbligo scolastico si incomincia a parlare fin dalla Legge Casati (1859), anche se ancora relegato, in via del tutto tecnico, al corso inferiore della scuola primaria; sarà la Legge Coppino ad attuare le indicazioni sull'obbligo espresse nella legge Casati. Con la Legge Orlando (1904) l'obbligo viene esteso fino a 12 anni di età, innalzato poi a 14 anni dalla Legge Gentile (1923), limite che è rimasto tale fino all'approvazione della Legge 9/99. Con la riforma della scuola secondaria di 2° grado (L. 30/00), l'obbligo si sarebbe innalzato fino a 16 anni, opportunità mai ottemperata poiché le ultime due leggi sopraelencate sono state abrogate dalla Legge 53/03, che ha sostituito il concetto di obbligo scolastico con quello di diritto-dovere dello studente fino a 18 anni di età, per allineare l'Italia agli altri paesi europei.
Con la legge 53/03 il principio del diritto-dovere dello studente all'istruzione e formazione modifica sostanzialmente il concetto di obbligo d'istruzione e viene assicurato per almeno 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.
L'attuazione di questo diritto, inteso anche come diritto alla cittadinanza, si realizza nel sistema d'istruzione e in quello di formazione professionale, che non sono aspetti antitetici, ma entrambi sono complementari perché rappresentano una base irrinunciabile per qualsiasi sviluppo formativo della persona umana.
Nello schema di decreto legislativo (approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2004) all'articolo 7 intitolato Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni così leggiamo:
1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
a. il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
b. i dirigenti scolastici o i responsabili, rispettivamente, delle istituzioni del sistema di istruzione o del sistema di istruzione e formazione professionale presso le quali sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c. i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni previste dalle norme vigenti.