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Aiuto per la tesi

Domanda


Buonasera, sono una studentessa di giurisprudenza dell'università di Pisa e mi è stata assegnata una tesi di laurea sull'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, in particolare sul criterio in base al quale l'ordinario diocesano concede in nulla osta per l'insegnamento. Ho le idee confuse e avrei bisogno di aiuto… grazie.

Risposta


Il lavoro che farai è veramente interessante e unico. E' importante che tu tenga presente il Codice di Diritto canonico e in modo particolare il canone 804 e 805 e la Deliberazione della CEI approvata a norma dell'articolo 18 dello statuto della CEI (Approvata dalla XXXIV Assemblea Generale del 6 10 maggio 1991) documenti che ti allego in calce alla risposta.
Canone 804
§ 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su dì esso.
§ 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.
Canone 805

E' diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure esigere che siano rimossi.

Deliberazione della CEI approvata a norma dell'articolo 18 dello statuto della CEI (Approvata dalla XXXIV Assemblea Generale del 6 10 maggio 1991)

Riconoscimento dell'idoneità all'IRC nelle scuole pubbliche e cattoliche

L'Ordinario del luogo deve accertasi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto. A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n. 41 § 1, le domande che riceve da parte dei fedeli, normalmente si atterrà ai seguenti criteri:

I. Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare religione cattolica: la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza. La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

2. Per coloro che aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica

2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l'Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.

2.2. Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica (p. es. seguendo il curriculum pedagogico didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, c di eventuali colloqui o prove.

2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l'ordinario, oltre a verificare che non risulti da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

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