Voto degli insegnanti di religione cattolica: bruco o farfalla? A ItaliaOggi la risposta

Continua il nostro impegno a chiarire la normativa corretta sull'IRC. Ci spiace che certe interpretazioni non fondate (e faziose) facciano scuola.
Fonte:
CulturaCattolica.it
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Anche il quotidiano “ItaliaOggi” entra nella polemica scatenata da un Sindacato a proposito della validità del voto degli Insegnanti di Religione Cattolica nello scrutinio finale e lo fa spiegando il significato del verbo “divenire”.
Come il bruco diviene (si trasforma) in farfalla, perdendo le primitive caratteristiche, così il voto dell’insegnante di religione, se determinante, diviene (si trasforma in) un giudizio motivato, perdendo la sua originaria qualità di voto” (Cfr. ItaliaOggi pagina 47 di Martedì 1 maggio 2007).
Il problema è molto semplice: parliamo di bruchi o di farfalle? Cioè parliamo di voto o di giudizio motivato da scrivere a verbale?
Il Consiglio di Classe nei rarissimi casi (e meno male per la scuola) che non è unanime nel deliberare il passaggio alla classe successiva di alunno e/o all’ammissione agli esami, vota.
Ma che cosa significa che il consiglio di Classe vota?
Facciamo un esempio.
Alcuni componenti del Consiglio di Classe non sono del parere di ammettere un alunno alla classe successiva.
Dopo ampia discussione il Presidente del Consiglio di Classe invita tutti i docenti ad esprimersi sul passaggio alla classe successiva chiedendo di votare se quell’alunno deve essere ammesso o meno.
Quando il voto (bruco) dell’insegnante di religione è determinante, si trasformerà in giudizio motivato iscritto a verbale (farfalla).
Questo significa che se il voto dell’Insegnante di Religione non è determinante, a verbale non si scriverà niente.
Il DPR 202/90 infatti al punto 2.7 recita così: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.”
Infatti il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994 ha affermato con chiarezza unica che: “Ove d’altro canto l’intenzione espressa con la disposizione in questione fosse stata effettivamente quella di esautorare il docente di religione da ogni potere decisionale determinante, essa sarebbe stata precisata espressamente, stante l’evidente dissonanza con il principio d’ordine generale affermato nel primo periodo del punto 2.7, in base al quale, come già ricordato, gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
In altre parole, nella norma che se ne occupa non si dice affatto (e sarebbe stato facile precisarlo) che “... il voto dell’insegnante di religione se potenzialmente determinante perde tale valore in seno al deliberato collegiale...” oppure che “... il voto dell’insegnante di religione se determinante non si conteggia nella maggioranza...”. Al contrario la ripetuta norma prevede proprio la possibilità che il voto dell’insegnante di religione possa essere determinante e semplicemente stabilisce che, in questo caso, esso si trasforma in giudizio motivato.”


Prof. Nicola Incampo, responsabile IRC del sito CulturaCattolica.it
e-mail: nicola.incampo@culturacattolica.it
Don Gabriele Mangiarotti, Responsabile del sito CulturaCattolica.it
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