Osservazioni sul disegno di legge Moratti
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Ecco il testo da noi presentato alla Audizione alla XI Commissione della Camera il 12 giugno 2002.
L'attuale disegno di legge Moratti giunge in porto dopo un lungo iter in cui è stato preceduto da altri tentativi fatti per dare uno stato giuridico agli insegnanti di Religione Cattolica (IdR): sull'ultimo tentativo sembravano convergere tutte le forze politiche, ma in dirittura di arrivo erano state inserite delle clausole che non incontravano consenso tanto da parte dell'autorità ecclesiastica che degli stessi IdR.
Vorremmo sottolineare i punti che riteniamo qualificanti nell'attuale disegno di legge.
Primo
Innanzitutto riteniamo che il disegno di legge si muova nello spirito di collaborazione che ha animato il nuovo Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano che, scaturito dalla visione conciliare per quanto attiene la Chiesa, sottolineava che "la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado".
In tal modo mentre da una parte si individuava nell'insegnamento della religione cattolica non tanto un "fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica" quanto un valore di cultura del popolo italiano ben distinto dalla catechesi, attività specifica della Chiesa, d'altra parte si inseriva l'insegnamento della religione cattolica nelle finalità della scuola di cui deve necessariamente sposare obiettivi, metodologia e quant'altro attiene alla istituzione scolastica.
Secondo
Altro punto qualificante del disegno di legge Moratti è il rispetto dell'Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
Da tale rispetto nasce l'accettazione di un punto importante qual è l'istituto del decreto di idoneità in forza del quale l'Ordinario Diocesano individua il docente, la scuola e le ore di docenza.
Siamo in quella che viene indicata come atipicità dell' IRC.
Vorremmo sottolineare che è un aspetto che incontra delle perplessità nell'ordinamento statale e può sembrare ingerenza da parte della Chiesa negli affari dello Stato, mentre in realtà si tratta di un giusto riconoscimento di una competenza su una materia, la Religione Cattolica appunto, dove lo Stato dichiara la sua estraneità in nome della sua laicità.
Tale punto qualificante dell'Intesa ha avuto conferme anche da parte del TAR Sicilia numero 55 del 5 marzo 1991 "L'ordinamento italiano ha infatti autolimitato il proprio potere di imperio in ordine all'insegnamento della religione cattolica demandando all'ordinario diocesano la scelta degli insegnanti.." e del Consiglio Giustizia Amministrativa per la Sicilia n 356 del 16 settembre 1991 "L'autorità scolastica non può quindi adottare scelte discrezionali, ma può solo limitarsi a controllare il possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego del docente designato"
E' chiaro che è competenza dell'Autorità scolastica la nomina del docente designato che viene così ad inserirsi con tutti i diritti e doveri nell'ordinamento scolastico.
Terzo
Riteniamo anche che venga salvaguardata la competenza dell'Ordinario Diocesano ed anche dello stesso docente aspirante all'insegnamento, nell'accettazione del principio di territorialità dove appunto si esplica la competenza dell'Ordinario che solo può individuare il docente di cui stabilisce l'idoneità in base a parametri stabiliti dal Codice di Diritto Canonico.
Quarto
Importante riteniamo che sia l'articolo 4 del disegno di legge per quanto attiene la mobilità dei docenti. Giova ricordare che proprio tale problema aveva dato occasione ed aperto la discussione sulla richiesta del doppio titolo di qualificazione per gli IdR da immettere in ruolo: evidentemente era una clausola non accettabile sia da parte dei docenti che si sentivano offesi nella loro professionalità sia da parte della stessa Autorità Ecclesiastica che difendeva la dignità dei titoli accademici conferiti dalle facoltà teologiche.
Il disegno di legge Moratti ha giustamente richiamato le norme vigenti in materia di mobilità professionale, sottoponendola sempre alla condizione del possesso della idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente per territorio nel caso di mobilità territoriale; e nel caso di perdita o revoca dell' idoneità il disegno di legge si è appellato alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dal decreto legislativo numero 29 del febbraio 93 e numero 80 del marzo 98.
Quinto
Il primo concorso per l'immissione in ruolo per titoli ed esami è un concorso riservato a chi, in possesso dei requisiti per l'insegnamento, ha prestato servizio continuativo per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d'obbligo: sia la riserva che le condizioni possono essere discutibili ma sono evidentemente le minime necessarie per sanare situazioni già esistenti ed immettere in ruolo chi è già nella scuola a titolo pieno, come per insegnanti precari di altre discipline.
Sesto
Anche lo stesso programma di esame non verte sulla qualificazione professionale già accertata dall'Autorità Ecclesiastica ma solo su ciò che attiene l'ordinamento scolastico e gli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola nel cui ruolo ci si vuole inserire, argomenti di competenza dell'Autorità scolastica.
Si ritiene pertanto che il disegno di legge Moratti sia pienamente rispettoso tanto delle competenze dello Stato quanto di quelle dell'Autorità Ecclesiastica e soddisfi compiutamente le aspettative dei docenti di Religione Cattolica.
Gabriele Mangiarotti
Nicola Incampo
Pinuccio Mazzucchelli