Ordinanza ministeriale sulla mobilità

Roma, 21.02.2008
Fonte:
CulturaCattolica.it ©
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Riportiamo il testo:


Ordinanza Ministeriale n. 27
Prot. n. AOODGPER 3017

Roma, 21.02.2008


MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA
ANNO SCOLASTICO 2008/2009



IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il DLgs 16-4-1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la legge 23-10-1992, n. 421,
Visto il DL 27-8-1993, n. 321, convertito dalla legge 27-10-1993, n. 423,
Vista la legge 14-1-1994, n. 20,
Vista la legge 31-12-1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la legge 23-12-1996, n. 662,
Vista la legge 15-3-1997, n. 59,
Vista la legge 15-5-1997, n. 127, e successive modificazioni,
Vista la legge 3-5-1999, n. 124,
Visto DLgs 30-3-2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
Visto il DL 3-7-2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20-8-2001, n. 333,
Visto il Dpr 18-6-1998, n. 233,
Visto il Dpr 28-12-2000, n. 445,
Visto il Dpr 8-3-1999, n. 275,
Visto il DLgs 30-6-2003, n. 196,
Visto il Dpr 11-8-2003, n. 319,
Vista la legge 25-3-1985, n. 121,
Visto il DPR 16-12-1985, n. 751,
Visto il DPR 23-6-1990, n. 202,
Vista la legge 18-7-2003, n. 186,
Visto il DM 24-3-2005, n. 42,
Visto il DM 13-4-2006, n. 37,
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-09 e per il biennio economico 2006-07sottoscritto il 29-11-2007,
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l’anno scolastico 2008-09, sottoscritto il 20-12-2007,
Vista l’Ordinanza Ministeriale 4-1-2008, n. 2, sulla mobilità del personale della scuola,
Considerato che si vengono a creare per la prima volta le condizioni per dare luogo alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica assunti in ruolo ai sensi della legge 186/03,
Considerato che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola,
Ritenuto di non poter trattare in maniera meccanizzata la mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, almeno nel primo anno di applicazione, ad una gestione manuale di detto personale,
Sentite le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2008-09,


ORDINA

Articolo 1 - Campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2008-09 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge 186/03. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell’art. 37bis del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20-12-2007, concernente la mobilità del personale della scuola.
2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla utilizzazione tra il medesimo ordinario diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell’individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell’infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un’intesa raggiunta, al momento della prima assunzione, tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2007-08 abbiano almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
5. Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2007-08 abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’art. 4, c. 1, della legge 186/03, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’ordinario diocesano competente.
7. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell’infanzia e primaria ma assegnati alla scuola dell’infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per essere utilizzati in scuole dell’infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria, e siano in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità anche per ottenere l’utilizzazione, sempre d’intesa con l’autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell’infanzia.
8. Le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto il 20-12-2007, sono valide, con le specificità del caso, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
9. La presente Ordinanza è diramata a mezzo della rete Intranet e Internet ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici scolastici provinciali e delle Istituzioni scolastiche.

Articolo 2 - Termini per le operazioni di mobilità

1. Le domande di mobilità devono essere presentate da tutto il personale di cui al precedente articolo dal 17 marzo al 15 aprile 2008. Le domande sono elaborate manualmente dagli uffici indicati negli articoli successivi.
2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall’articolo 37bis del CCNI sottoscritto il 20 dicembre 2007, è fissato al 30 giugno 2008.
3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 10 giugno 2008.

Articolo 3 - Presentazione delle domande

1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, sempre redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato , regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l’insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
- scuole dell’infanzia e primarie Allegato TR1 (trasferimenti) e Allegato PR1 (passaggi)
- scuole secondarie di primo e secondo grado Allegato TR2 (trasferimenti) e Allegato PR2 (passaggi)
6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza.
7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate alla presente Ordinanza, con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell’idoneità ecclesiastica rilasciato dall’ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l’indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’ordinario diocesano competente.
9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20-12-2007, concernente la mobilità del personale della scuola.
11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4 - Documentazione delle domande

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza, ovvero dal certificato di servizio.
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata alla presente Ordinanza e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti .
4. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
5. Relativamente alla lettera C) del punto II - esigenze di famiglia - della tabella di valutazione (Allegato E), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto II - esigenze di famiglia - della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.
L’interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt. 114, 118 e 122 del DPR 9-10-1990, n. 309).
L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, c. 3, del citato DPR n. 309/90. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.
6. A norma delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza delle medesime , l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami , i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalle lettere E) ed E1) del punto III - titoli generali - della tabella, nella relativa certificazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e uno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.
7. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all’insegnamento della religione cattolica nell’ordine e grado richiesto, rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio.
8. In attuazione dell’art. 7, c. 1, punto VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20-12-2007, concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
9. I responsabili dell’Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate .
10. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5 - Rettifiche, revoche e rinunce

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 10 giugno 2008.
3. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Articolo 6 - Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.
Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi


1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico regionale, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui alla legge 675/96 e al DLgs 196/03.
2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, al locale dipartimento provinciale del Tesoro.
4. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall’Ufficio scolastico regionale all’ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l’intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
5. L’intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 31 luglio 2008 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l’avvenuta assunzione di servizio con l’inizio del nuovo anno scolastico all’Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e al competente dipartimento provinciale del Tesoro.

Articolo 7 - Fascicolo personale

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato DLgs 30-6-2003, n. 196, che ha sostituito il DLgs 11-5-1999, n. 135, recante disposizioni integrative della legge 31-12-1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Istituzione scolastica di provenienza all’Istituzione scolastica di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Articolo 8 - Domanda di trasferimento e di passaggio

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l’utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permane la disponibilità oraria nell’Istituzione scolastica e finché non sia revocata l’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno la conferma automatica riguarda la sede in cui l’insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione nella sede di completamento orario deve essere comunque raggiunta una specifica intesa con l’ordinario diocesano competente.
3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, c. 1, della legge 186/03, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell’idoneità concorsuale relativa all’altro settore formativo e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata dall’ordinario diocesano competente per l’ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell’apposita sezione del modulo domanda di passaggio, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d’insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l’aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l’intesa con l’ordinario diocesano competente.

Articolo 9 - Indicazione delle preferenze

1. Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e sono relative ai soli ambiti territoriali della regione e della diocesi.
2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l’attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell’ordine e grado di scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l’insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’ordinario diocesano competente per territorio.
3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’ordinario della diocesi richiesta.
4. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’art. 37bis, c. 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
5. A titolo sperimentale, per la mobilità relativa all’anno scolastico 2008-09 le preferenze esprimibili sono fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l’insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.
7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.



Articolo 10 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 30 aprile 2008.
2. L’Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 31 maggio 2008 alla scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio scolastico regionale, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20-12-2007, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. L’Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
3. Al fine di anticipare la predisposizione dello strumento utile per le successive utilizzazioni, non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d’istituto, ma si procede ugualmente all’attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate alla presente Ordinanza. Detta documentazione è inviata dalle scuole all’Ufficio scolastico regionale entro il 30 aprile 2008.
4. L’Ufficio scolastico regionale, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 2, predispone, entro il 20 giugno 2008, una graduatoria unica regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, allo scopo di individuare il personale eventualmente in esubero. Qualora dovesse essere riscontrato esubero di personale in una o più diocesi della stessa regione, detto esubero va compensato a livello regionale, d’intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio, in quanto l’organico degli insegnanti di religione cattolica è definito su base regionale.

Articolo 11 - Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano competente per l’ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l’ordine e grado di scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo, l’insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
3. Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all’interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.
4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’ordinario della diocesi richiesta.
5. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’art. 37bis, c. 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
6. A titolo sperimentale, per la mobilità relativa all’anno scolastico 2008-09 le preferenze esprimibili sono fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

Articolo 12 - Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’art. 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.






Allegati

Allegato TR1 - Domanda di trasferimento per insegnanti di religione cattolica delle scuole dell’infanzia e primaria
Allegato PR1 - Domanda di passaggio di ruolo per le scuole dell’infanzia e primaria
Allegato TR2 - Domanda di trasferimento per insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie di primo e secondo grado
Allegato PR2 - Domanda di passaggio di ruolo per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Allegato C - Elenco ufficiale delle diocesi italiane.
Allegato D - Modello di dichiarazione dell’anzianità di servizio.



IL MINISTRO
f.to FIORONI

Ordinanza Ministeriale

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