IRC: Guida per scrutini ed esami
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Guida per gli esami di scuola elementare:
All’articolo numero 3 dell’Ordinanza Ministeriale numero 90 del 21 maggio 2001 (prot. n. 4042) che ha per titolo “Commissioni degli esami di licenza elementare” al comma 1 leggiamo “Le commissioni degli esami di licenza nelle scuole statali e nelle scuole riconosciute paritarie sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico tra quelli designati dal collegio dei docenti.”
Alla luce di quanto riportato, bisogna chiedersi: l’insegnante di religione è insegnante di classe?
Se la risposta è sì, l’insegnante di religione cattolica fa parte della commissione degli esami di licenza elementare.
Su tale argomento è di conferma quanto hanno scritto sia la Circolare del Provveditore agli Studi di Milano, n. 361 Prot. n° 15343, del 15/6/1996, che la Circolare del Provveditore di Roma, numero 76 dell’8.6.1998 Prot. n. 54853, che precisano: “…Questo ufficio ritiene che gli Insegnanti di religione cattolica possano legittimamente partecipare alle commissioni degli esami di licenza elementare”.
Nelle risposte date alle domande relative all’argomento anche il nostro sito www.culturacattolica.it ha seguito la stessa linea espressa dalle norme di cui sopra.
Ed abbiamo trovato conferma alle nostre risposte in ciò che il Ministero scrive nel proprio sito.
Alla domanda “L’insegnante di religione cattolica deve partecipare ai lavori della commissione di esame nella scuola elementare?” ha così risposto:
Sì, dal momento che le commissioni degli esami di licenza elementare sono formate da tutti i docenti della classe. La presenza dell’insegnante specificamente incaricato dell’Irc è necessaria anche per evitare disparità di trattamento con le commissioni di classi in cui tale insegnamento è stato impartito dall’insegnante ordinario, fermo restando che l’Irc non può essere oggetto di esame.
(Cfr. http://www.istruzione.it/argomenti/esamedi stato/faq/religione.htm)
Guida per gli scrutini:
L’intelaiatura della struttura scolastica dell’ora di religione nelle scuole pubbliche è ancora regolata dalla legge n. 824 del 5 giugno 1930, in cui l’art. n. 4 recita testualmente: “Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”.
Nella CM n. 117 del 23 settembre 1930 applicativa della suddetta legge, a proposito dell’art. 4, si dice “Per l’insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne ritraggono l’insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto di ogni altro insegnamento (art.4)”.
La CM n. 11 del 21 gennaio 1987 ricorda che il pagellino di religione “…oltre a recare per ciascun trimestre o quadrimestre firma insegnante et timbro scuola, debent essere vistate da capo di istituto aut docente delegato”.
Ed ancora la CM n. 156 del 23 maggio 1987 nel rispondere a quesiti pervenuti al Ministero precisa “che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti relativi at risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato at disciplina religione, per attività…”.
Quindi il giudizio dell’insegnante di religione va trascritto sul registrone, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all’albo della scuola.
E’ inutile ricordare che la mancata partecipazione dei docenti di religione cattolica alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell’ora di religione invalida lo scrutinio, così come previsto dagli articoli 1, 3 e 31dell’O.M. n. 80 del 9 marzo 1995 integrata dall’O.M. n. 117 del 22 marzo 1996 che io non riporto per mancanza di spazio, dai quali tra l’altro si evince che il consigli di classe è perfetto solo con la presenza di tutti gli insegnanti, compreso naturalmente l’insegnante di religione.
In riferimento ad una eventuale votazione in seno al consiglio di classe, cioè se l’insegnante di religione deve votare o no e se il suo voto è valido o meno, l’ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23 giugno 1990 con molta chiarezza afferma che “Nello scrutinio finale, …, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale” quindi vota, ora cerchiamo di capire se il voto vale o non vale.
Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994, il TAR Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 14.2.1996 e la sentenza numero 1089/99 del TAR Toscana hanno affermato che il voto espresso dall’insegnante di religione vale “nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”, è necessario quindi, solo in questo caso che l’insegnante di religione trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.
Se qualche capo d’istituto non si comporta come la norma prevede, è sufficiente che l’insegnante di religione faccia mettere a verbale che lui si dissocia dalla decisione adottata dal consiglio di classe e che quindi impugnerà l’atto del consiglio di classe per vizio di legittimità.
Nel malaugurato caso che tutto questo dovesse avvenire, l’insegnante di religione dovrà avvisare tempestivamente il Provveditorato agli Studi, l’ufficio catechistico diocesano competente e, relativamente alla eventuale contestazione giuridica, l’Organizzazione Sindacale a cui appartiene il docente, perché lo scrutinio verrà sicuramente rifatto.
Guida per quando il voto dell’IdR è determinante
Quando il Consiglio di classe (C.d.C.) non è unanime nel deliberare il passaggio o meno alla classe successiva, o magari l’ammissione agli esami, è obbligato a deliberare votando in modo palese e non segretamente. Il C.d.C può essere formato da un numero di docenti pari o da un numero di docenti dispari. Immaginiamo un C.d.C. formato da otto insegnanti, compreso naturalmente anche il Preside, quindi un C.d.C. pari. Immaginiamo che 4 votano per la l’ammissione alla classe successiva e 4 votano per la non ammissione alla classe successiva. Siccome la norma prevede che in caso di parità il voto del Preside vale doppio se il Preside ha votato per l’ammissione alla classe successiva, l’alunno verrà ammesso alla classe successiva, perché il risultato non è più 4 e 4, bensì 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva. Chiaramente solo nei casi di parità il voto del Preside vale doppio. Quindi in tutti i C.d.C. pari il voto dell’insegnante di religione non è mai determinante. Immaginiamo adesso un C.d.C. formato da nove persone, compreso sempre il Preside, quindi dispari. Continuiamo ad immaginare che questo consiglio voti nel modo seguente: 5 per l’ammissione alla classe successiva, 4 per la non ammissione alla classe successiva e l’insegnante di religione voti per la non ammissione alla classe successiva; il voto dell’insegnante di religione è ancora non determinate e quindi non succede ancora niente. Continuiamo ancora ad immaginare ad un C.d.C. formato da 9 persone e la votazione dia il seguente risultato: 5 per l’ammissione alla classe successiva e 4 per la non ammissione alla classe successiva, però l’insegnante di religione ha votato per l’ammissione alla classe successiva. E’ facile a questo punto intuire che il voto dell’insegnante di religione è determinante, perché aldilà del fatto se sia stato il primo o l’ultimo a votare, con il suo voto si è avuto il risultato. A questo punto entra in gioco il comma 2.7 del DPR numero 202 del 23 giugno 1990 che recita: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.” E quindi solo in questo caso l’insegnante di religione dovrà motivare a verbale il giudizio dell’alunno in questione. E questa è la giusta interpretazione della norma sopraccitata. Alcuni interpretano tale norma nel senso di escludere dal computo dei voti quello dell’insegnante di religione. La norma richiede solo che il voto dell’insegnante di religione sia motivato con un giudizio che viene trascritto a verbale. A conferma di ciò si ricorda che tutta la giurisprudenza ha affermato che il voto dell’insegnante di religione vale sempre, solo che quando è determinante va motivato a verbale.
Guida per gli esami di Stato:
L’Ordinanza Ministeriale numero 128 del 14 maggio 1999, protocollo 6582, ancora valida, perché confermata dalla Ordinanza Ministeriale numero 90 del 21 maggio 2001 (protocollo numero 4042), ha introdotto alcune novità in merito alle modalità con cui l’insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico; infatti l’articolo 3 così recita:
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. Per l’anno scolastico 1998-99, il credito scolastico viene attribuito agli allievi dell’ultima, della penultima e terzultima classe, rispettivamente, sulla base delle tabelle D, E ed A allegate al Regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.
2. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
3. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.
4. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l’indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.
5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all’albo dell’Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; su quest’ultima deve essere, altresì, indicata l’eventuale promozione con debito formativo.
Con questa Ordinanza e con l’articolo 3 in modo particolare vengono precisate le modalità con cui l’insegnamento della religione cattolica partecipa alla determinazione del credito scolastico.
Le possiamo così sintetizzare:
1. Elaborazione della media aritmetica calcolata sulla base dei voti conseguiti dall’alunno in tutte le discipline, tranne l’IRC;
2. Individuazione e collocazione in una delle bande di oscillazione indicate nella tabelle allegate al Regolamento;
3. Il consiglio di classe, al fine di stabilire il credito scolastico prende in considerazione “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (Cfr. Regolamento) e il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto “con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi” (Cfr. OM 128/99).
Infine si propone un facsimile di tabella del credito scolastico.
Cogn. alunno |
Media aritm. dei voti | Assid. alla freq. | Dialogo educ. | Attiv. complem. | I.R.C. | Cred. form. | Event. debito scol. | TOTALE cred. scol. |
Guida all’attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico da attribuire ad ogni alunno è riferito al punteggio previsto nella banda di oscillazione di cui alla tabella ministeriale allegato al Regolamento degli esami di stato.
Per prima cosa chiariamo che una griglia per l’attribuzione del credito scolastico deve obbligatoriamente avere una finca che abbia come indicatore “IRC” e la griglia riportata sopra è secondo la norma.
A questo punto cerchiamo di capire cosa dovrà fare l’insegnante di religione.
Nei consigli di classe precedenti l’attribuzione del credito quindi precedenti lo scrutinio finale, ogni consiglio di classe nella propria autonomia, deciderà quanto assegnare ad ogni alunno per ogni finca: nel nostro caso il primo descrittore è “Assiduità alla frequenza”.
Immaginiamo che il consiglio di classe decida di assegnare 0,50 punti a chi non ha superato un mese di assenze; 0,20 a chi ha superato tra un mese e due mesi di assenze e nessun punteggio per chi ha superato due mesi di assenze.
Così per chi partecipa al dialogo educativo: chi partecipa attivamente un punto, per chi partecipa alternativamente 0,50 e per chi non partecipa proprio al dialogo educativo nessun punto.
E così via per altri indicatori…
Per quanto riguarda la finca dell’IRC, sempre in consiglio di classe, si dovrà decidere per chi è impegnato e interessato all’IRC e consegue risultati accettabili 0,20 punti; per chi invece è costantemente impegnato ed interessato conseguendo ottimi risultati (ad esempio moltissimo) 0,50 punti e naturalmente questo lo decidere solo l’insegnante di religione cattolica e nessun altro.
Il tutto naturalmente sarà approvato dal collegio dei docenti che precede per legge gli scrutini, infatti “Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamento dei singoli consigli di classe (Cfr comma 2 dell’articolo 12 dell’OM 80/95)”.
Il credito che verrà assegnato all’alunno sarà esattamente la sommatoria di tutti i punti o frazione di punti riportati per ogni descrittore.
Guida per l’ammissione agli esami di qualifica per la terza classe degli istituti professionali
Cerchiamo di capire il compito del Consiglio di classe e il compito della commissione d’esame leggendo l’apposita Ordinanza ministeriale.
Il comma 1 dell’articolo 14 dell’Ordinanza ministeriale numero 128/99 (confermata dall’Ordinanza ministeriale numero 90/2001 e anche dall’Ordinanza ministeriale numero 56/2002) afferma:
1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.
A - Prove strutturate e scrutinio.
Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L’attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. E’ altresì oggetto di valutazione l’attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l’anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell’ambito di programmi comunitari.
Il comma 2 dell’articolo 13 sempre della stessa ordinanza ministeriale invece recita testualmente: “Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell’ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d’esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell’istituto non appartenenti all’Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo”.
Questo significa che gli esami di qualifica sono divisi in due momenti: uno è quello dell’ammissione, l’altro è quello dello scrutinio finale che segue agli esami del candidato.
La valutazione che si dà all’alunno nella fase dell’ammissione è operata dal Consiglio di classe, quindi anche dall’insegnante di religione cattolica che però determina il punteggio insieme con tutti i docenti senza influire specificatamente con la sua disciplina; l’altro momento è fatto da soli “insegnanti … dell’ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d’esame”.
Non essendo la religione cattolica materia d’esame, l’insegnante di religione, che non è presente, non influisce nella valutazione definitiva e nell’attribuzione del credito.