Cavilli o privilegi?
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Sulla riforma Moratti piove da sinistra anche l'accusa di "…introdurre in modo del tutto surrettizio una modifica sostanziale alle norme pattuite tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18.2.1984, in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche". Lo fa la senatrice Maria Rosaria Manieri, con una interrogazione parlamentare al ministro Moratti a proposito della circolare ministeriale numero 174 del 14.12.2001. L'accusa è del tutto infondata. Attraverso un iter del tutto legittimo e corretto la scelta dell'insegnamento della religione cattolica è stata inserita nell'attuale ordinamento scolastico in maniera per niente affatto surrettizia, come afferma la senatrice Maria Rosaria Manieri, ma in conformità con lo spirito del concordato e con le variazioni avvenute in ambito scolastico.
Vorremmo ricordare alla Senatrice che la formulazione del Testo Unico, Decreto Legislativo numero 297 del 16.4.1994, fu un lavoro complesso e faticoso di analisi e confronto di una enorme quantità di fonti, non sempre omogenee e non sempre attinenti propriamente alla scuola, ma determinanti per il funzionamento della scuola stessa. Il Testo definitivo fu approvato il 16 aprile 1994 e pubblicato sul supplemento ordinario numero 79 alla Gazzetta Ufficiale numero 115 del 19 maggio 1994. Il Testo non risultò privo di errori: alcuni di essi avrebbero portato innovazioni o restrizioni rispetto alle norme iniziali. Si poté arrivare a nuove formulazioni dei testi originari per una particolare facoltà, accordata della legge numero 126 del 26 aprile 1993, che consentivano "le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni". Intanto il Ministero si preoccupò di rettificare gli errori materiali evidenziati nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In quell'occasione fu corretto l'errore materiale del comma 3 dell'articolo 310 che così recitava "Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile." La modifica fu fatta in questo modo "Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile." Però non venne modificato il comma 4 che continua a recitare "Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica." Si tenga presente che il punto 2.1.b) del DPR 751 del 16.12.1985 recita "la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica". Si noti bene che non si parla né di scuola primaria e/o secondaria né di scuola dell'obbligo, ma si parla di "scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione". Si ricorda a tal proposito che per la definizione degli organici e anche per l'abolizione degli esami di riparazione, il Ministero cambiò le modalità di iscrizione alle classi: precedentemente esisteva la preiscrizione e l'iscrizione; la facoltà di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica era espressa all'atto dell'iscrizione. Venuta meno la preiscrizione e portando l'iscrizione a gennaio, veniva introdotta l'iscrizione d'ufficio alla classe successiva anche per le medie superiori che chiaramente seguiva la stessa tipologia delle classi elementari e medie inferiori dove la scelta dell'insegnamento della religione veniva fatta all'inizio del ciclo, e, salvo il diritto di cambiamento, era valido per l'intero ciclo. Il Ministero, quindi, qualche mese più tardi delle modifiche del Testo Unico, si preoccupò di informare l'utenza con circolare ministeriale numero 119 del 6.4.1995 e precisamente al punto 1.4 che "In relazione alla disposizione della precedente circolare n. 363 del 22/12/1994 che prevede l'iscrizione d'ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all'art. 310 - comma 4 - del D.L. 16/04/1994, n. 297 permane salvo diversa espressa volontà come previsto dal punto 2. 1 b) dell'Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e Ministero delta Pubblica Istruzione". In conclusione l'iter descritto è perfettamente lineare e compatibile da parte del legislatore che, tenendo conto dello spirito del Concordato e della successiva intesa accettata con DPR 751/85, e in conformità con le variazioni avvenute in ambito scolastico, ha aggiornato - non certo in maniera surrettizia come afferma la senatrice Manieri - il Testo Unico inserendo la scelta dell'insegnamento della religione cattolica nell'attuale ordinamento scolastico. Quindi è giusta la modifica apportata al comma 3 in conformità con quanto avvenuto nella scuola; ma è anche il comma 4 che va aggiornato e modificato inserendo quell'inciso "non d'ufficio" dopo "esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione" che però andrebbe così letto "Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica."
Professor Gabriele Mangiarotti, Responsabile del sito www.culturacattolica.it Professor Nicola Incampo, Responsabile della sez. IRC del sito www.culturacattolica.it Professor Pinuccio Mazzucchelli, Direttore di Documenta