Società “Amici del pensiero” 13 – Commenti 11: Una distinzione giuridica
Una distinzione giuridica: l’Associazione di diritto privato, di Secondo diritto, e la presente Società, di Primo diritto.- Autore:
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Il presente Statuto non è quello di un’Associazione di Diritto privato, e non è depositato presso un Notaio.
La distinzione tra “pubblico” e “privato” è di sua competenza, non mutuata da altra fonte di significato di queste parole.
Tale Statuto ha valore legale solo per quei sottoscrittori del suo legame sociale che ne diventeranno Soci.
La sua vita giuridica di Primo diritto vive nell’ambito del permesso giuridico, in cui è giuridico ogni atto che non sia espressamente proibito: quest’ultimo non è il caso di questa Società non essendo una Società segreta, né segreto l’elenco dei Soci.
Nihil obstat a che delle persone si leghino con un legame sociale cogente per loro (62).
Nihil obstat altresì che una tale Società vada di conserva con una Associazione di Diritto privato quale prevista dall’Ordinamento vigente nel nostro Paese.
Questo non è un caso teorico, perché una tale Associazione già esiste con il nome “Studium Cartello (63)”, costituita nel 1994.
Essa è stata costituita sul fondamento di un factum che la precedeva: quel “Pensiero di natura” (1a edizione 1994) che è stato recepito nel Preambolo del suo Statuto come il senso stesso della sua esistenza.
Essa è stata l’alveo privilegiato in cui sono stati depositate, da persone individuali diverse, quelle elaborazioni, frutti esse stesse, che nel presente Statuto sono sussunte, ricapitolate e rilanciate. In particolare, è in tale alveo che ho illustrato per la prima volta l’idea di “Amici del pensiero” insieme alla triplice Norma fondamentale, 2006.
Tuttavia la forma di Associazione di diritto privato non è esente dalla tentazione già segnalata di dimenticare il fine, identico per ogni Socio senza distinzioni, e di passare dal legame giuridico al legame di gruppo o massa, perdendo ordinamento e orientamento. Il presente Statuto valga dunque almeno come bussola.
La presente Società esteriorizza e autonomizza tale Preambolo del passato fino all’identità di Preambolo e Statuto, dando vita a una Società di Primo diritto avente vita propria.
NOTE
62. La domanda di “nulla osta” era l’obbligo clericale a domandare autorizzazione. Nel caso, a stampare un libro, senza di che il libro, una volta stampato, finiva automaticamente nell’ Index librorum prohibitorum. Questo Index è stato abolito nel 1966 da Paolo VI.
Non è invece stato abolito, dalle nostre “teste” ancora più clericali, l’obbligo di un diverso analogo Index quanto all’obbligo della domanda di autorizzazione a esercitare la psicoanalisi. In ciò gli Ordinamenti statuali sono stati più laici delle nostre “teste”: sono state queste a obbligare almeno l’Ordinamento italiano a imporre l’obbligo di imprimatur per una pratica civile corrente come altre: legarsi con qualcuno, conversare, confidarsi, domandare e ottenere aiuto, pattuire appuntamenti, educare, consigliare, interpretare, amare in qualsiasi e insindacabile accezione di questa parola. Sono tutte pratiche a status già giuridico in quanto permesse senza autorizzazione.
63. Il sottoscritto redattore del presente Statuto ne è e resta il Presidente con fedeltà e passione.