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Crocifisso e laicità

Fonte:
CulturaCattolica.it
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E’ sentenza definitiva. Il crocifisso può rimanere, come simbolo religioso, nelle aule delle scuole pubbliche italiane. La sua presenza non lede il diritto dei genitori di vedersi garantita “un’istruzione compatibile con le loro convinzioni religiose e filosofiche”, secondo quanto recita l’art. 2 del protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Così ha statuito la “Grande Chambre”, il giudice d’appello della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dopo che lo Stato Italiano aveva fatto ricorso contro una decisione della medesima Corte, che aveva deciso invece che “la presenza del crocifisso può facilmente essere interpretata da alunni di tutte le età come un simbolo religioso… e ciò può turbare sentimentalmente (peut etre perturbant emotionnellement) alunni di altre religioni o chi non professa alcuna religione”.

La questione risale addirittura all’anno scolastico 2001-2002, quando la mamma di due alunni di una scuola di Abano Terme chiese la rimozione di simboli religiosi, e del crocifisso in particolare, dalle aule scolastiche. Il Consiglio d’Istituto si pronunciò per mantenerlo e il Ministro dell’istruzione adottò una direttiva secondo cui i dirigenti scolastici dovevano garantire la presenza del crocifisso a scuola. Il TAR – investito della questione – rigettò il ricorso della ricorrente, sostenendo che il crocifisso non configgeva con il principio di laicità dello Stato, in quanto faceva ormai “parte del patrimonio giuridico europeo” e si trattava di un “simbolo storico-culturale, dotato di una valenza identitaria” per il popolo italiano. La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato.

Nel 2006 veniva quindi introdotto il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, conclusosi con la pronuncia di ieri.
In un primo tempo, la seconda sezione della Corte (componente italiano Vladimiro Zagrebelsky) ha ritenuto, all’unanimità, che il crocifisso fosse incompatibile con l’obbligo dello Stato di rispettare, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e di insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un’educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche. La Corte aveva reputato violato l’art. 9 CEDU sulla libertà religiosa, in combinato disposto con l’art. 2 del Protocollo 1 della CEDU, sul diritto all’istruzione, sostenendo che “il rispetto delle convinzioni dei genitori in materia d’educazione deve tener conto del rispetto delle convinzioni degli altri genitori. Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nell’ambito dell’educazione pubblica… la quale deve cercare di inculcare agli alunni un pensiero critico (inculquer aux élèves une pensée critique)”.

Si era già commentato, anche da queste pagine (La nuova religione: il nulla appeso al posto del crocifisso; I diritti umani capovolti), la pericolosità di detta posizione, in quanto la semplice presenza del crocifisso non vieta mica a nessuno di professare ed esercitare liberamente la propria fede (secondo quanto garantito dall’art. 19 Cost.). Né impone a chicchessia l’esercizio di una determinata fede, credenza o convinzione (secondo il contenuto negativo di detto diritto di libertà). Non si può certo sostenere che il solo fatto di vedere quel simbolo religioso appeso ad una parete obblighi qualcuno ad essere cristiano!

Allora, forse, la decisione della Corte in primo grado, nascondeva un diverso obiettivo (in diritto si parla di eterogenesi dei fini): non quello di tutelare la libertà di religione o la laicità dello Stato, quanto invece la pretesa di disconoscere – per tutti, a livello pubblico – il valore del cristianesimo, sostituendo ad esso la pretesa di una suprema neutralità statale, intesa come indifferenza, agnosticismo, pulizia religiosa, eliminazione di tutte le sovrastrutture di marxiana memoria (religione oppio dei popoli).
Eppure – così facendo – si sarebbe appesa alla parete un’altra religione, quella laicista.

Fortunatamente la Corte Europea, in sede di appello e con sentenza definitiva, ha deciso a maggioranza di quindici giudici contro due (giudice italiano Guido Raimondi) di riformare la precedente pronuncia, dichiarando che “se è vero che il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso, non sussistono tuttavia nella fattispecie elementi attestanti l’eventuale influenza che l’esposizione di un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni”. Insomma, l’eventuale “percezione personale” di detta influenza non è sufficiente a integrare una violazione del diritto a una istruzione “secondo le singole convinzioni religiose e filosofiche” di cui parla l’art. 2, Protocollo 1, della Convenzione dei Diritti dell’Uomo.

Per sostenere il contrario occorrerebbe invece dimostrare “un’opera di indottrinamento da parte dello Stato”, e dunque l’esistenza di “pratiche di insegnamento volte al proselitismo”. La Grande Camera poi ricorda di aver già precedentemente stabilito che, “in merito al ruolo preponderante di una religione nella storia del paese, il fatto che, nel programma scolastico le sia accordato uno spazio maggiore rispetto alle altre religioni non costituisce di per sé opera di indottrinamento”.

Come si vede, la laicità statale è riportata nell’alveo suo proprio di rispetto della libertà di ciascuno di manifestare ed esprimere il proprio credo, senza che quest’ultimo possa essere impedito dallo Stato o da terzi, e senza che, correlativamente lo Stato o terzi possano imporne uno a scapito di altri.
Viene invece disconosciuta – mi pare – una laicità basata su di una libertà religiosa intesa in senso puramente negativo e intimistico, ossia come pretesa che lo Stato impedisca ogni forma di espressione esteriore e pubblica di una fede, piuttosto che di un’altra, in quanto possibile fattore di condizionamento della libertà religiosa altrui.
Ma dove avrebbe portato questa forma di neutralità?
Mi pare che sotto un falso concetto di rispetto umano sarebbe passato il tentativo di sopprimere definitivamente ogni dimensione religiosa nell’uomo. In questa forma più estrema è evidente che lo stato indifferente al fenomeno religioso finisce per coincidere con lo stato contrario al fenomeno religioso, sostituendo al fattore religioso la religione civile dell’assenza di simboli religiosi e – in generale – l’assenza esteriore della fede in ambito pubblico.
Mi pare fosse in gioco la stessa preminenza di un atteggiamento europeo di laicità o di laicismo.

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