La Chiesa non paga l’ICI e affama i Comuni?
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Il Vaticano pronto a frodare il fisco con la scusa del Concordato, dicono altri, scordandosi che il Vaticano non c’entra nulla con l’ICI, caso mai è la Santa Sede.
Tutta colpa del governo precedente che nel 2006 ha fatto un regalo alla Chiesa, chissà cosa ne avrà avuto in cambio, si chiedono alcuni.
Aboliamo il Concordato tuonano da sinistra, aboliamo i privilegi della Chiesa, in realtà molti parlano perché hanno una fessura sotto il naso, ma senza sapere di cosa si sta parlando, cercano visibilità e di questi tempi l’attenzione si attira solo gridando “al ladro!”.
Il concordato non c’entra, l’Ici non ne fa parte.
Il tormentone ICI non è nuovo, già nel 2005 il giornale Avvenire ripeteva, legge alla mano, che l’esenzione dal pagamento dell’Ici non riguardava solo alcuni dei beni degli enti ecclesiastici, ma gli immobili di una categoria di organismi che è ben più ampia (secondo i dati del ministero dell’Economia, gli enti ecclesiastici rappresentano solo il 4 per cento dell’intero gruppo); e che questo non comportava un ammanco alle casse dei Comuni, dato che su questi beni l’Ici non era mai stata pagata.
Nessuno deve avere ascoltato, se certa gente non ha trovato di meglio che alzare il “polverone estivo” per gettare discredito sulla Chiesa, ma vediamola questa legge.
Si tratta della legge istitutiva dell’Ici varata nel 1992 dal governo Amato, per la quale gli enti non profit, tra cui quelli religiosi ivi compresa la Chiesa cattolica, sono esonerati dal pagamento dell’Ici stessa su immobili utilizzati esclusivamente per specifiche finalità di rilevanza sociale.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
Art. 7
Esenzioni.
1. Sono esenti dall’imposta:
[...]
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Legge 20 maggio 1985 n. 222
Art. 16. - Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917
Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)
art.87 comma 1 lettera c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
Detto questo, per l’Unione Europea chiedere informazioni supplementari al governo italiano sull’esenzione dall’Ici degli immobili di proprietà della Chiesa cattolica è lecito, e per il Governo Italiano, rispondere è doveroso.
Speriamo che si ricordino anche del principio di sussidiarietà, perché quando un ente non profit, sia esso la Chiesa o altro, fornisce al posto dello Stato un servizio, si tratti di mensa per i poveri, ospedali, scuole, colonie estive per ragazzi, attività culturali, è giusto sia riconosciuto il principio della sussidiarietà, così come previsto dal trattato di Maastricht.
E’ giusto che si riconoscano agli enti non profit, degli sgravi visto che forniscono un servizio di cui beneficia l’intera società., questo non è un privilegio, come alcuni vorrebbero far credere.